Cassazione Penale, Ordinanza n. 38116/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le tre ricorrenti proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria e le aveva ritenute responsabili del furto commesso ai danni di un esercizio commerciale. Con il primo motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta consumazione del reato, sostenendo che non vi fosse stato l'effettivo impossessamento della refurtiva. Con il secondo motivo censuravano la sussistenza dell'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede, valorizzando la presenza di telecamere nel negozio. Con il terzo motivo contestavano il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo anche che la restituzione della refurtiva dovesse incidere sul trattamento favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure già vagliate in appello, ribadendo che gli indici fattuali evidenziavano l'avvenuto impossessamento della merce; ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, ricordando che la presenza di telecamere non esclude l'aggravante se la sorveglianza non è continua ed արդյունավետ; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il danno di particolare tenuità va valutato al momento della consumazione e che la restituzione della refurtiva è un post factum irrilevante a tale fine; quanto alle attenuanti generiche, ha valorizzato la sufficiente motivazione del diniego fondata su assenza di elementi positivi, gravità del fatto e fuga. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno di particolare tenuità richiede che il valore intrinseco ed economico del bene sottratto sia pressoché irrilevante e va valutata al momento della consumazione del reato; la restituzione della refurtiva è un post factum non rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica delle ragioni decisorie.
- In tema di furto, l'impossessamento si desume da indici fattuali convergenti, quali la mancata immediata percezione dell'ammanco e il rinvenimento della merce nella disponibilità degli autori dopo la fuga.
- L'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di telecamere o sistemi di videosorveglianza se la custodia non è continua, costante e concretamente idonea a impedire la sottrazione del bene.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità richiede una valutazione dell'entità del pregiudizio al momento consumativo del reato, non potendo rilevare la successiva restituzione della refurtiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare singolarmente tutti gli argomenti difensivi.
Come è indicizzato
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