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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19178/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato. Dal testo emerge che il primo motivo censurava, in sostanza, la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove, insistendo sulla configurabilità di invocate scriminanti e sul giudizio di responsabilità; il secondo motivo introduceva una questione non dedotta in appello e comunque non immediatamente desumibile dagli atti; il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, con contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all'art. 61, nn. 1 e 2 c.p. Nell'ordinanza la Corte rileva che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo mira a una rivalutazione del merito e ripropone censure già esaminate e disattese, il secondo è nuovo e privo di evidenza dagli atti, il terzo è infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata. Il testo richiama anche, in relazione al secondo motivo, il principio secondo cui la particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta in cassazione senza rinvio solo se dedotta in appello e se i presupposti risultano immediatamente dagli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero, rispettivamente, diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, nuovi rispetto all'appello o comunque non emergenti dagli atti, oppure privi di specificità e di fondamento alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere valutata in sede di legittimità senza rinvio solo se già dedotta nei motivi di appello e se i relativi presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali.

  • art. 61, nn. 1 e 2 c.p.

    Le attenuanti comuni invocate sono state ritenute correttamente negate dalla sentenza impugnata, con motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è dovuta quando non risulti che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02

    Precedente richiamato sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto in cassazione in presenza di specifiche condizioni processuali e fattuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la riproposizione di censure meramente fattuali già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che introduca questioni nuove non dedotte in appello, salvo che la relativa questione emerga in modo evidente dagli atti.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche o di altre circostanze attenuanti è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
  • La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta in cassazione senza rinvio solo se la questione è stata devoluta in appello e se i presupposti applicativi risultano immediatamente dagli atti, senza ulteriori accertamenti di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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