Cassazione Civile, Ordinanza n. 06047/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso bonario emesso a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA relativa al terzo trimestre 2017, con cui venivano richiesti imposta, sanzioni e interessi. La contribuente sosteneva che l'omesso tempestivo pagamento fosse dovuto a forza maggiore, derivante dalla crisi di liquidità causata dal mancato incasso di crediti verso due grandi debitori in stato di insolvenza. I giudici di merito avevano accolto tale tesi, disapplicando sanzioni e interessi. L'Agenzia delle Entrate, in cassazione, ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la forza maggiore in materia tributaria richiede non solo un evento oggettivamente anomalo ed estraneo al contribuente, ma anche la verifica dell'elemento soggettivo, cioè delle misure concretamente esigibili per prevenire o superare l'evento, e che la mera crisi di liquidità, anche se originata da inadempimenti di terzi, non basta a integrare l'esimente. Ha inoltre contestato la disapplicazione degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto erronea la decisione di merito perché aveva equiparato la semplice crisi di liquidità, derivante dal mancato pagamento di crediti da parte di terzi, alla forza maggiore, senza verificare se la contribuente avesse adottato misure idonee e non eccessivamente onerose per fronteggiare la situazione, come azioni di recupero credito o richieste di finanziamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame. Dal testo risulta anche la richiesta di interessi e sanzioni nell'avviso bonario, ma la statuizione finale di merito sul loro trattamento è rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472/1997
l'esimente della forza maggiore in materia sanzionatoria tributaria richiede un evento oggettivamente anomalo ed estraneo all'operatore e la verifica delle misure esigibili che il contribuente avrebbe dovuto adottare per prevenirne o contenerne gli effetti.
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione agli interessi richiesti dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- In materia tributaria, la forza maggiore non coincide con la mera difficoltà economica o crisi di liquidità del contribuente, anche se determinata dall'inadempimento di clienti o debitori.
- L'esimente della forza maggiore richiede la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, consistente nella verifica delle misure appropriate e non eccessivamente onerose che il contribuente avrebbe potuto adottare.
- Il giudice di merito non può riconoscere automaticamente la forza maggiore sulla sola base del mancato incasso di crediti: deve accertare concretamente se il contribuente abbia esperito rimedi ragionevolmente esigibili per fronteggiare la crisi.
- La crisi aziendale o di liquidità, anche quando collegata a ritardi o inadempimenti di terzi, non integra di per sé un evento imprevedibile e irresistibile idoneo a escludere la responsabilità sanzionatoria.
- La disapplicazione di sanzioni per forza maggiore richiede una motivazione specifica sull'impossibilità concreta di adempiere nonostante l'adozione delle misure esigibili.
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