Sentenza del 22/01/2018 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione - Cessata materia del contendere art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 - Spese giudizio - Compensazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava i carichi affidati all’Agente della riscossione. Nel corso del giudizio il contribuente ha aderito alla definizione agevolata; la conseguente estinzione per cessata materia del contendere ha fatto sorgere la questione della ripartizione delle spese processuali.
La decisione
Il processo si è estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese sono state compensate tra le parti e restano quindi a carico di chi le ha anticipate. Non è consentito condannare il contribuente alle spese sulla base di una valutazione ipotetica secondo cui, senza la definizione agevolata, sarebbe risultato soccombente. Il testo fornito non specifica date, importi, né gli estremi o l’esito di eventuali decisioni precedenti.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
Nel caso in cui, nelle more del giudizio, il contribuente decida di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione e, dunque, il processo si estingua per cessata materia del contendere, le spese del giudizio medesimo sono compensate tra le parti; ovvero restano a carico di chi le ha anticipate. Non è possibile operare un giudizio a posteriori sull'assunto che in mancanza dell'istanza di definizione il contribuente sarebbe risultato soccombente e, dunque, condannato alle spese.
Quando il giudizio tributario si estingue per cessata materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, le spese vanno compensate e ciascuna parte sostiene quelle anticipate. La soccombenza non può essere ricostruita ipoteticamente, valutando quale sarebbe stato l’esito della causa in assenza della definizione.
Massime di principio
- Se una definizione agevolata intervenuta durante il processo elimina la materia del contendere, la decisione sulle spese segue la regola indicata per tale estinzione: compensazione tra le parti, con spese a carico di chi le ha anticipate.
- Non si può porre le spese a carico di una parte sulla base di una prognosi retrospettiva e ipotetica sull’esito che la causa avrebbe avuto se fosse proseguita.
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