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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10396/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, presidente dell'associazione Antigone, era stato imputato per reati connessi all'ottenimento di contributi pubblici mediante artifici e raggiri: presentazione di documentazione falsa per far apparire spese già sostenute e ottenere pagamenti dalla Regione Calabria e dalla provincia di Reggio Calabria (capo 4 e 5: art. 640 e art. 438 cod. pen.; dalla presentazione della falsa documentazione emergeva anche la rilevanza del reato di cui all'art. 483 cod. pen.). La Corte d'appello aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e aveva escluso la rilevabilità di un profitto confiscabile, riconoscendo che gli esborsi rimborsati erano stati effettivamente sostenuti successivamente alla consumazione del reato. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva, tra l'altro, contraddittorietà della motivazione circa il profitto, l'assenza di dichiarazioni formali di spese nelle richieste di rendiconto, e l'inapplicabilità della Delibera di Giunta Regionale n.770/2010 e di altre disposizioni regionali richiamate dalla Corte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sussistessero vizi di motivazione tali da giustificare cassazione: l'esclusione del profitto confiscabile è coerente con il dato che le somme erano state effettivamente spese (esborsi avvenuti dopo la consumazione del reato) e la richiesta di applicare l'art.129 c.p.p. (assoluzione per causa estintiva) non era proponibile perché le circostanze evocatrici di una causa estintiva non emergono dagli atti in modo "assolutamente non contestabile". Le questioni relative all'applicabilità della delibera regionale sono questioni di merito che non giustificano l'accoglimento del ricorso in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    L'assoluzione per causa estintiva prevista dall'art.129 c.p.p. può essere disposta solo se dalle atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la sua non rilevanza penale; lo standard richiesto è di piena evidenza, non semplice valutazione probatoria

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Limita i motivi di cassazione ai vizi di motivazione (es. mancanza o manifesta illogicità); la Corte di Cassazione valuta la sentenza impugnata nei limiti di deducibilità dei vizî di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che il ricorso dichiarato inammissibile possa comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisata colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 640 c.p.

    Rilevato come reato contestato: truffa mediante artifici e raggiri finalizzati all'ottenimento di erogazioni pubbliche; la sentenza di merito ha ritenuto sussistenti i requisiti della fattispecie per i capi non estinti

  • art. 483 c.p.

    Riguarda la falsità documentale dedotta dalla presentazione di documentazione attestante pagamenti non avvenuti; la sentenza di merito ne ha preso in considerazione la rilevanza per alcuni capi, con taluni capi poi estinti per prescrizione

  • Delibera della Giunta Regionale n.770/2010

    Regolamento regionale richiamato in relazione alle procedure e condizioni per l'erogazione di contributi; la Corte di Cassazione ha considerato la sua applicabilità una questione di merito non risolvibile con il ricorso per inammissibilità

  • Delibera di Giunta Regionale n.146 del 22/04/2013

    Atto regionale richiamato nel giudizio di merito; il ricorrente contestava la mancanza di istanza prevista, ma la Corte ha ritenuto le deduzioni di merito non idonee a fondare cassazione

Massime di principio

  • Per ottenere un proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. la causa estintiva deve risultare in modo assolutamente non contestabile dagli atti: dubbi o questioni di merito non sono sufficienti
  • L'esistenza di un "profitto" confiscabile richiede che l'imputato abbia effettivamente conseguito un vantaggio economico; se le somme sono state effettivamente spese o non costituiscono un arricchimento personale, la confisca può essere esclusa
  • Le questioni relative all'applicabilità o all'interpretazione di atti e regolamenti regionali costituiscono in prevalenza valutazioni di merito e, salvo errori di diritto evidenti, non sono normalmente risolvibili in sede di cassazione per vizi di motivazione
  • In sede di cassazione il sindacato si svolge nei limiti degli specifici vizi di motivazione consentiti dall'art.606 c.p.p.; non è ammesso un riesame libero della prova o della valutazione dei fatti
  • Chi propone un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza e la ammissibilità del motivo prima di impugnare

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