Cassazione Penale, Ordinanza n. 11044/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati e privi di specificità, rilevando che la sentenza di merito era adeguatamente motivata sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La decisione riguarda due imputati ritenuti responsabili, in primo e secondo grado, di concorso in furto consumato pluriaggravato commesso il 17 luglio 2019, all'esito di giudizio abbreviato. La Corte di appello ha confermato integralmente la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, applicazione della diminuzione per il rito e condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con provvisionale. Il primo ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: mancata esclusione di alcune aggravanti, mancato riconoscimento di una attenuante invocata, erroneo giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee anziché di prevalenza delle attenuanti e, comunque, eccessiva severità della pena. La seconda ricorrente ha articolato due motivi, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia l'affermazione di responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata, fondata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, mentre le doglianze erano vaghe, non specifiche e in larga parte meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito. È stato inoltre ritenuto congruamente motivato il trattamento punitivo. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
in caso di inammissibilità del ricorso, ove non sia ravvisabile assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
richiamato implicitamente nella censura per violazione di legge e vizio di motivazione dedotti con i ricorsi in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche, vaghe o non specificamente calibrate sulle argomentazioni della sentenza impugnata, perché non assolvono alla funzione di critica argomentata richiesta al ricorso per cassazione.
- La riproposizione in cassazione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una confutazione puntuale delle ragioni decisive della decisione, non consente il superamento del vaglio di ammissibilità.
- Il sindacato della Corte di cassazione sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della presenza di una motivazione sufficiente e non illogica; non è consentita una rivalutazione del merito della quantificazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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