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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14708/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione di crediti, riunita ad altra procedura analoga, la società debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nei confronti della procedente, contestando l'azione esecutiva promossa su crediti poi oggetto dei pignoramenti riuniti. Il Tribunale di Roma aveva dapprima dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace; tale ordinanza era stata annullata per difetto di integrità del contraddittorio. Riassunto il giudizio e integrato il contraddittorio, il Tribunale ha nuovamente declinato la competenza per valore. I ricorrenti hanno proposto regolamento sostenendo, da un lato, che per determinare la competenza dovesse considerarsi il valore complessivo di tutti i crediti azionati nelle procedure esecutive riunite, superiore a 5.100 euro; dall'altro, che nel giudizio di merito dell'opposizione era stata anche proposta una domanda di accertamento di un ulteriore credito della procedente verso la debitrice, di importo superiore a 5.100 euro, con conseguente competenza del Tribunale. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché ai fini della competenza nell'opposizione rileva solo l'importo dei crediti effettivamente contestati con l'opposizione, non anche quello dei crediti di altri intervenuti. Ha invece accolto il secondo motivo, qualificando la domanda di accertamento del controcredito come domanda riconvenzionale idonea, per il suo valore, a radicare la competenza del Tribunale; ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e disposto la riassunzione davanti a quel giudice. Le spese sono state compensate.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza limitatamente al secondo motivo, ha dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere della controversia complessiva tra le parti e ha disposto la riassunzione del giudizio davanti a tale tribunale nel termine di legge. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la soccombenza solo parziale e la recente chiarificazione giurisprudenziale della questione. Non è stata rimessa la causa alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    è la norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato; la controversia nasce da tale opposizione e il valore si determina in relazione ai crediti effettivamente contestati

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato per la sospensione dell'esecuzione in pendenza dell'opposizione, con successivo giudizio di merito introdotto dai creditori

  • art. 17 c.p.c.

    il criterio di valore nelle opposizioni esecutive attiene alla competenza per valore e va coordinato con le regole generali sul cumulo delle domande

  • art. 10, comma 2, c.p.c.

    si applica al cumulo di domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto, incidendo sulla determinazione del valore ai fini della competenza

  • art. 164 c.p.c.

    anche in caso di nullità dell'atto di proposizione della domanda ulteriore, il giudice adito conserva il potere di conoscerla e di rilevarne i vizi per consentirne la sanatoria

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la Corte richiama la possibilità di compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, lette anche alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata

  • sentenza Corte cost. n. 77 del 7/03/2018

    richiamata come base per ritenere ammissibile la compensazione delle spese oltre il testo letterale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione, ai fini della competenza per valore rileva solo il valore dei crediti effettivamente contestati con l'opposizione, non il complessivo ammontare dei crediti eventualmente azionati da altri creditori intervenuti.
  • Se nel giudizio di opposizione all'esecuzione viene introdotta una domanda riconvenzionale o ulteriore avente a oggetto un credito di valore superiore alla soglia di competenza del giudice di pace, tale domanda può concorrere alla determinazione della competenza per valore del tribunale secondo le regole sul cumulo delle domande.
  • Il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. nelle opposizioni esecutive opera come regola di competenza per valore e deve essere coordinato con l'art. 10, comma 2, c.p.c. quando nel medesimo processo siano proposte più domande tra le stesse parti.
  • L'eventuale pretestuosità o persino la nullità della domanda ulteriore non privano il giudice adito della potestas iudicandi sulla domanda stessa, restando fermo il potere di rilevarne i vizi per consentirne la sanatoria.
  • Le spese possono essere compensate quando ricorrono ragioni eccezionali, anche in presenza di accoglimento parziale, soprattutto se la questione è stata di recente e puntualmente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveCompetenzaSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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