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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25803/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva revocato, con decorrenza dal 10 ottobre 2025, l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso da altro Tribunale di sorveglianza in relazione a pena concorrente. Deduceva nullità dell'ordinanza e vizio di motivazione in riferimento all'art. 47, comma 2, ord. pen., sostenendo che la revoca era fondata quasi esclusivamente sulla querela presentata dal padre in data 7 ottobre 2025 e poi rimessa il 10 ottobre 2025, senza adeguata considerazione delle dichiarazioni di madre e sorella allegate dalla difesa. Contestava inoltre un travisamento della prova, perché il provvedimento avrebbe attribuito ai familiari la conferma di periodi di serenità interrotti dall'uso di stupefacenti o alcol, mentre dalle loro dichiarazioni emergerebbe che i problemi derivavano piuttosto dall'abuso di alcol da parte del padre. Infine, sosteneva che la violazione delle prescrizioni non comporta automaticamente la revoca della misura, essendo necessario un giudizio concreto sull'incompatibilità delle condotte con la prosecuzione della prova; richiamava, a sostegno, il proprio percorso positivo in misura, il rispetto delle prescrizioni, i contatti con l'UEPE, l'attività di volontariato e la disponibilità del padre ad accoglierlo nuovamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la revoca dell'affidamento in prova non è conseguenza automatica della mera violazione di prescrizioni, ma richiede una valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza sulla concreta incompatibilità della condotta con la prosecuzione del trattamento. Nel caso concreto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata giudicata congrua e immune da vizi, poiché aveva valorizzato il complessivo quadro di condotte aggressive e conflittuali del condannato nei confronti dei genitori, descritte come liti furiose idonee a creare un clima di terrore e a far revocare ai genitori la disponibilità all'accoglienza. La Corte ha inoltre escluso il travisamento della prova, rilevando che la censura non era supportata dalla puntuale allegazione dei verbali e non scalfiva la valutazione del giudice di sorveglianza circa l'inaffidabilità del domicilio e della residua disponibilità familiare. È stata quindi confermata la revoca della misura alternativa e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, ord. pen.

    La revoca dell'affidamento in prova richiede una valutazione concreta dell'incompatibilità delle violazioni o delle condotte con la prosecuzione dell'esperimento trattamentale, non essendo automatica.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi a tutela dei dati sensibili.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non discende automaticamente dalla semplice violazione di prescrizioni o dalla commissione di fatti penalmente rilevanti, ma presuppone un apprezzamento motivato del giudice di sorveglianza sulla concreta incompatibilità della condotta con la prosecuzione del percorso rieducativo.
  • Il Tribunale di sorveglianza dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della permanenza dei presupposti della misura alternativa, purché la motivazione sia logica, completa e coerente con gli elementi acquisiti.
  • La revoca può essere disposta anche quando il comportamento del condannato riveli, nel complesso, una mancanza di adesione al processo rieducativo tale da rendere incompatibile la prosecuzione della misura; ai fini della decorrenza della revoca, il giudice deve tener conto sia del periodo di prova già trascorso sia della gravità della condotta ostativa.
  • La censura di travisamento della prova in cassazione richiede una specifica e puntuale allegazione degli atti processuali asseritamente travisati; in mancanza, la doglianza non è idonea a incrinare la valutazione di merito del giudice di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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