Cassazione Penale, Sentenza n. 49949/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma dell'originaria condanna per presunto reato di usura; il ricorrente ha denunciato vizi della motivazione per mancata considerazione o travisamento della prova, in particolare contestando la valutazione della credibilità della persona offesa e l'interpretazione dei molteplici rapporti creditori tra le parti e della causale dei titoli consegnati
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo che la Corte di merito avesse fornito motivazione congrua e logica, valutando correttamente la credibilità della persona offesa e i riscontri esterni (titoli rinvenuti presso un terzo). Ha confermato che non è possibile in sede di legittimità rinnovare la valutazione sulla prova se non sussistono vizi di motivazione gravi. Ha inoltre stabilito che, essendo il ricorso inammissibile, la decisione di merito cristallizza i suoi effetti alla data della sentenza di appello (14/05/2021) ai fini della prescrizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti strettamente necessari alla motivazione del ricorso per cassazione; il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti di tale disposizione
art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.
Individua quale motivo di ricorso il vizio della motivazione per travisamento e manifestamente illogica valutazione della prova; il ricorrente lo ha invocato ma la Corte ha ritenuto il vizio non provato
Consente la condanna della parte privata che propone un ricorso manifestamente infondato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma determinando la sanzione in euro 3.000
Principio giurisprudenziale sulla valutazione della prova
Più sentenze di questa Corte citate nella motivazione (es. Sez. 3, n. 18521/2018; Sez. 2, n. 7380/2007)
La Cassazione conferma il principio che la rilettura della prova e della credibilità delle fonti di prova appartiene al giudice di merito e non è rimessa alla revisione in sede di legittimità salvo vizi motivazionali gravi; inoltre il giudice di appello non è obbligato a considerare e discutere dettagliatamente ogni singola deduzione difensiva purché la motivazione complessiva sia logica e adeguata
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione della valutazione della prova di merito salvo che si dimostrino vizi di motivazione evidenti, illogicità manifesta o travisamento probatorio rilevante
- Le contestazioni generiche sulla credibilità della persona offesa sono inefficaci se la Corte di merito ha esposto una valutazione logica, coerente e supportata da riscontri esterni
- Il giudice d'appello non deve analizzare minuziosamente ogni singola deduzione delle parti: è sufficiente una motivazione complessiva che renda chiaro il convincimento e che consideri i fatti decisivi
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di appello cristallizza i suoi effetti alla data di emissione ai fini del computo della prescrizione: il tempo successivo non si computa
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna della parte al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di impugnare
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