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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24121/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel contesto di una procedura fallimentare, il debitore aveva presentato una proposta di concordato fallimentare. Il giudice delegato aveva dichiarato improcedibile la proposta e rigettato la richiesta di sospensione dell'attività liquidatoria; il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., aveva confermato il provvedimento. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto quattro censure: (1) violazione dell'art. 41 l.fall., sostenendo che la valutazione di merito sulla proposta spetterebbe solo al comitato dei creditori e che, in mancanza del comitato, il giudice delegato avrebbe potuto svolgere solo un controllo formale; (2) violazione dell'art. 125 l.fall., assumendo che il giudice delegato avesse impropriamente espresso un giudizio di inammissibilità fondato su difetto di convenienza e fattibilità economica, riservato ai creditori; (3) vizio motivazionale e violazione di norme processuali per non avere il tribunale riesaminato compiutamente l'ammissibilità della proposta, nonostante l'effetto devolutivo del reclamo; (4) errata valutazione della fattibilità del piano e contraddittorietà della motivazione, poiché il piano sarebbe stato idoneo a essere sottoposto al voto dei creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente il principio secondo cui il decreto del tribunale reso in sede di reclamo, che conferma l'inammissibilità della proposta di concordato fallimentare, non ha carattere decisorio su diritti soggettivi né definitività, perché non è immodificabile e non preclude la riproposizione della stessa proposta o di una proposta emendata. Per tale ragione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    indicato come rimedio esperito avverso i decreti del giudice delegato in materia fallimentare.

  • art. 41, comma 4, l.fall.

    richiamato per affermare che, in mancanza del comitato dei creditori, il giudice delegato si sostituisce ad esso per gli atti di competenza dell'organo non costituito.

  • art. 125 l.fall.

    richiamato dalla Corte per descrivere il controllo del tribunale come verifica meramente processuale e formale dei requisiti della proposta di concordato fallimentare.

  • art. 111 Cost.

    esclude il ricorso straordinario per cassazione contro provvedimenti privi di decisorietà e definitività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, conferma l'inammissibilità di una proposta di concordato fallimentare non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione se non decide su diritti soggettivi e non ha carattere di definitività.
  • Nel concordato fallimentare, il controllo del giudice delegato e del tribunale riguarda la verifica della conformità della proposta ai requisiti formali e processuali previsti dalla legge, non la formazione di un giudicato sostanziale sul merito dei diritti coinvolti.
  • Un provvedimento che non sia immodificabile e non precluda la riproposizione della stessa istanza, o di una istanza emendata, difetta del requisito della definitività necessario per l'accesso al ricorso ex art. 111 Cost.
  • La presenza o assenza del comitato dei creditori non trasforma il controllo sulla proposta di concordato fallimentare in una valutazione di merito sottratta al sistema: ove l'organo non sia costituito, il giudice delegato può sostituirvisi nei limiti previsti dalla legge, per consentire lo svolgimento della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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