Sentenza n. 12/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. 0001439 emesso dall'Ufficio per le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell’Interno datato 16 luglio 2025 e pervenuto a mezzo pec in pari data in risposta alla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente a mezzo pec in data 26 giugno 2025; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al diniego sopra menzionato anche se non conosciuto dalla ricorrente; E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto di accesso generalizzato dell’odierna ricorrente ai dati ed ai documenti indicati nell'istanza presentata all'autorità competente in data 6 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, confermato in sede di riesame, di accesso civico generalizzato a dati e documenti relativi ai controlli e agli ordini di allontanamento adottati nelle cosiddette zone rosse di Bologna
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha chiesto l'accesso civico generalizzato a dati aggregati, distinti per periodo, nazionalità e genere, relativi ai controlli effettuati, agli ordini di allontanamento, alle posizioni penali e ai precedenti di polizia dei destinatari, nonché alle denunce per violazione degli ordini di allontanamento. Ha inoltre richiesto documenti istruttori predisposti dalle autorità di pubblica sicurezza e relazioni sulle risultanze dell'attività svolta. L'amministrazione ha negato l'accesso richiamando, da un lato, la necessità di una complessa attività di selezione, estrazione e rielaborazione dei dati e, dall'altro, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché il rischio di violazione della riservatezza. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3 e 5 del d.lgs. n. 33/2013, anche in relazione alle linee guida ANAC, il difetto e l'insufficienza della motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento. Ha contestato sia l'assenza di una specifica motivazione sul pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica, sia l'affermazione secondo cui l'evasione dell'istanza avrebbe richiesto una rielaborazione non dovuta. Il Ministero e la Prefettura hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del TAR, sostenendo che il riesame era stato adottato da un'amministrazione centrale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio territoriale, poiché gli effetti del provvedimento si dispiegavano esclusivamente nel territorio di Bologna, in applicazione del principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 13/2021. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego relativo ai dati numerici richiesti ai punti da 1 a 6, poiché non era stata dimostrata l'esistenza di documenti contenenti quei dati nella forma richiesta e la loro disponibilità avrebbe imposto una complessa attività di selezione, estrazione e rielaborazione per periodo, nazionalità, genere, procedimenti penali, condanne, precedenti di polizia e titoli di reato. L'accesso civico generalizzato non impone all'amministrazione di creare o rielaborare dati non già contenuti in documenti detenuti. Il Collegio ha inoltre rilevato che alcuni dati risultavano già pubblicati e, pertanto, erano conoscibili con altri strumenti, mentre non era stata provata l'identità tra i dati già forniti per una tesi di dottorato e quelli richiesti nel giudizio. Ha altresì ritenuto non escluso un grave rischio per la privacy degli interessati. Quanto ai documenti istruttori dei punti 7 e 8, il diniego è stato considerato adeguatamente motivato mediante il richiamo alle esigenze di riservatezza connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'attività di elaborazione non dovuta e all'art. 5-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Tali atti costituiscono presupposti per l'adozione di provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza e sono stati ritenuti sottratti all'ostensione. Anche le relazioni di cui al punto 9 sono state ritenute ostensibili, in quanto documenti preparatori alle deliberazioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, contenenti valutazioni ed elaborazioni dell'attività di prevenzione e direttamente incidenti sull'azione di tutela della sicurezza pubblica. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina l'accesso civico generalizzato e, al comma 7, il riesame del diniego da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Consente di escludere l'accesso civico generalizzato quando sia necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
È richiamato quale base normativa del principio di trasparenza e dell'accesso civico.
È richiamato in relazione alla conoscibilità dei dati e ai limiti dell'accesso civico generalizzato quando le informazioni siano già conoscibili con altri strumenti.
Indicato nell'istanza di accesso quale fattispecie di reato per la quale erano richieste informazioni sulle denunce conseguenti alla violazione degli ordini di allontanamento; non costituisce norma applicata direttamente nella decisione.
art. 17 T.U.L.P.S.
Indicato nell'istanza di accesso quale fattispecie normativa per la quale erano richieste informazioni sulle denunce; non costituisce norma applicata direttamente nella decisione.
Massime di principio
- L'accesso civico generalizzato non impone all'amministrazione di creare, aggregare o rielaborare dati secondo criteri non già presenti nei documenti detenuti; quando l'istanza richiede una complessa attività di selezione, estrazione e rielaborazione, il diniego può essere legittimo se adeguatamente motivato.
- La verifica della legittimità del diniego di accesso civico generalizzato richiede una motivazione riferita al concreto pregiudizio che l'ostensione può arrecare all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche mediante il richiamo a esigenze di riservatezza e prevenzione specificamente individuate.
- Sono legittimamente sottraibili all'accesso i documenti istruttori che costituiscono presupposti per l'adozione di provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, quando la loro divulgazione possa compromettere l'interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Le relazioni sulle misure preventive adottate nelle aree considerate a rischio, destinate a supportare l'adozione di provvedimenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, possono essere qualificate come documenti preparatori e valutativi dell'attività di prevenzione, non destinati alla rendicontazione pubblica, con conseguente limitazione dell'accesso.
- Ai fini della competenza territoriale, quando gli effetti del provvedimento di diniego o di riesame dell'accesso si dispiegano esclusivamente in un determinato territorio, prevale il criterio territoriale fondato sull'ambito concreto di efficacia dell'atto, anche se l'atto è adottato da un'amministrazione centrale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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