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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 134/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen. (introdotto dal D.lgs. 150/2022, cd. Riforma Cartabia). Si contestava l'inammissibilità dell'appello per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità, sostenendo che nel mandato a impugnare era indicata la residenza del ricorrente e che il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato in quella residenza, sicché il contraddittorio si era comunque instaurato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'indicazione della mera residenza nell'atto di impugnazione non soddisfa il requisito previsto dall'art. 581, comma 1‑ter, così come interpretato dalle Sezioni Unite: l'impugnazione deve contenere o richiamare espressamente e specificamente una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notifica del decreto di citazione a giudizio. Perciò l'appello era inammissibile e il ricorso per cassazione infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La richiesta di liquidazione delle spese a favore della parte civile è stata respinta perché la memoria della parte civile si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso senza fornire un contributo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen.

    introdotto dal D.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia)

    richiede che l'atto d'impugnazione contenga, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/e elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notifica del decreto di citazione a giudizio; la mera indicazione della residenza non è sufficiente

  • art. 157‑ter, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    richiama la regola che gli atti introduttivi del grado, tra cui il decreto di citazione, devono essere notificati esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto

  • art. 601, cod. proc. pen.

    norma che disciplina la notifica degli atti del procedimento, richiamata in relazione all'esigenza di certezza della notifica al domicilio dichiarato o eletto

  • Sezioni Unite: orientamento (udienza provvisoria 24/10/2024) e SU n.877/14.07.2022

    richiami a giurisprudenza di legittimità

    le Sezioni Unite hanno chiarito che è ammesso il richiamo espresso a una precedente dichiarazione/e elezione di domicilio e la precisazione della sua collocazione nel fascicolo, e hanno altresì disciplinato i criteri per la condanna alle spese della parte civile nel rito camerale non partecipato

Massime di principio

  • Dopo la Riforma Cartabia, l'atto di impugnazione delle parti private deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità; in alternativa è necessario un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/eletto e alla sua collocazione nel fascicolo
  • La semplice indicazione della residenza dell'imputato nell'atto di impugnazione non può sostituire la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1‑ter; pertanto chi impugna deve curare formalmente la dichiarazione/eletto o richiamarla puntualmente
  • Lo scopo della norma è garantire la rapida e certa notifica del decreto di citazione a giudizio: la compliance è finalizzata sia alla tutela del diritto di difesa sia all'efficace svolgimento del procedimento
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile in rito camerale 'non partecipato', le spese della parte civile sono liquidabili solo se la parte civile ha effettivamente svolto un'attività utile alla decisione (es. memorie che apportino contributo decisivo)
  • In casi simili è consigliabile al difensore allegare all'atto di impugnazione copia della precedente dichiarazione/e elezione di domicilio o indicare con precisione dove essa si trovi nel fascicolo per evitare inammissibilità

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