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Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione n. 283 del 4.4.2025, comunicata in data 7.4.2025 a mezzo pec tramite la Piattaforma e-Procurement Sintel, con cui il Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia - Milano - sez. I, n. 01118/2025, ha annullato la determinazione nr. 1154 del 04/11/2024 di ri-aggiudicazione a CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. del lotto 1 della procedura “ARIA_2023_048 – GARA MULTI-LOTTO, A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE”; ha annullato la determinazione nr. 686 del 25/06/2024 limitatamente a quanto determinato con riferimento al lotto 1; ha risolto la Convenzione stipulata in data 31.12.2024 Prot. IA.2024.0104855, tra ARIA e CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., relativa al LOTTO 1 - CIG 967192335A; ha disposto l’esclusione dal lotto 1 di CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.; ha rideterminato la graduatoria del lotto 1; ha dato mandato al RUP di svolgere le attività conseguenti e necessarie, ivi compresa la verifica della congruità dell’offerta economica, all’aggiudicazione del lotto 1; - della nota 2.4.2025 (Protocollo IA.2025.0030903 del 02/04/2025), resa nota in data 7.4.2025 a mezzo PEC tramite la Piattaforma e-Procurement Sintel, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lombardia Milano sez. I, n. 01118/2025, con l’annullamento della Determinazione nr. 1154 del 04/11/2024 di ri-aggiudicazione a CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. del lotto 1 della procedura “ARIA_2023_048 – GARA MULTI-LOTTO, A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE”; l’annullamento della Determinazione nr. 686 del 25/06/2024 limitatamente a quanto determinato con riferimento al lotto 1; la risoluzione della Convenzione stipulata in data 31.12.2024 Prot. IA.2024.0104855, tra ARIA e CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., relativa al LOTTO 1 - CIG 967192335A; escludere dal lotto 1 di CNS - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.; rideterminare la graduatoria del lotto 1; - della comunicazione pec del 7.4.2025 inviata tramite la Piattaforma e-Procurement Sintel, con la quale sono state comunicate la Determinazione n. 283 del 4.4.2025 e la nota del RUP del 2.4.2025 (Protocollo IA.2025.0030903 del 02/04/2025); - di ogni altro atto antecedente, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, in particolare in ordine alla eventuale aggiudicazione del Lotto n.1 in favore di altro operatore economico, con espressa riserva di motivi aggiunti. per la declaratoria di inefficacia del Contratto medio tempore concluso e dei contratti attuativi (ordinativi di fornitura) ove medio tempore conclusi per il risarcimento del danno in forma specifica mediante il subentro nel Contratto e negli ordinativi di fornitura eventualmente conclusi ovvero, in via subordinata, per equivalente;

Giustizia amministrativa202501748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di ARIA che, in esecuzione di una precedente sentenza, ha annullato la riassegnazione del lotto 1, risolto la convenzione stipulata con il ricorrente, disposto la sua esclusione e rideterminato la graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione di ARIA del 4 aprile 2025, la nota del RUP del 2 aprile 2025, la comunicazione del 7 aprile 2025 e gli ulteriori atti connessi, adottati in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 1118/2025 nell’ambito della gara aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione agli enti del sistema sanitario regionale, relativamente al lotto 1. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e degli eventuali ordinativi di fornitura, il subentro nel contratto e negli ordinativi ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il ricorrente ha successivamente dichiarato, il 3 marzo 2026, la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire da ARIA, tramite il dirigente competente pro tempore, sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda, anche per verificare se siano sopravvenuti fatti o siano stati adottati provvedimenti rilevanti ai fini della permanenza effettiva dell’interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull’esito della controversia. L’adempimento istruttorio deve essere eseguito entro il 15 aprile 2026. È stata confermata l’udienza pubblica di discussione del 10 giugno 2026 e disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti. Nessuna decisione è stata assunta sull’annullamento degli atti, sull’inefficacia del contratto, sul subentro o sul risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato unitamente all’art. 65, comma 3, c.p.a. quale base processuale dell’ordine di acquisizione di deduzioni e documentazione rilevanti per la decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire elementi utili alla decisione, inclusi aggiornamenti su fatti e atti sopravvenuti incidenti sull’interesse alla pronuncia.

  • art. 60 d.lgs. n. 50/2016

    Indicato nel riferimento alla procedura di gara, qualificata come procedura aperta ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Prima di definire nel merito un ricorso, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione di depositare deduzioni sintetiche e documentate sugli sviluppi della vicenda, quando tali elementi siano necessari per verificare la permanenza concreta dell’interesse alla decisione o possano incidere sull’esito del giudizio.
  • La dichiarazione della parte circa la permanenza dell’interesse alla decisione non impedisce al giudice di svolgere d’ufficio verifiche istruttorie su fatti o provvedimenti sopravvenuti potenzialmente rilevanti ai fini dell’interesse effettivo e attuale.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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