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Ordinanza

Ordinanza n. 3207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00060/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202605960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello cautelare perché, a seguito della sopravvenuta decisione di merito di primo grado, l'ordinanza cautelare appellata aveva perso efficacia e non sussisteva più una concreta utilità della decisione sull'impugnazione cautelare. Le spese della fase cautelare di entrambi i gradi sono state compensate per giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Basilicata, Sez. I, n. 60/2026, di accoglimento della domanda cautelare; nelle more è intervenuta la sentenza di merito del TAR n. 278/2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (cittadino)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Basilicata aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla parte privata. Prima della decisione sull'appello è intervenuta la sentenza di merito di primo grado, depositata il 22 luglio 2026, n. 278, determinando la perdita di efficacia della statuizione cautelare impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; l'impugnazione è stata dichiarata improcedibile per la sopravvenuta perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare appellata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La sopravvenuta pronuncia di merito di primo grado determina la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare impugnata e comporta l'improcedibilità dell'appello cautelare, non residuando un interesse concreto alla decisione sull'impugnazione della misura provvisoria.
  • Quando l'appello cautelare diviene improcedibile per sopravvenienze processuali, le spese della fase cautelare possono essere compensate in presenza di giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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