Cassazione Penale, Sentenza n. 28578/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Paola che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva applicato la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra quattro sentenze irrevocabili, rideterminando la pena complessiva a 1 anno, 10 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. Il Procuratore contestava la competenza funzionale del G.I.P. di Paola (sostenendo che dovesse essere della Corte d'appello di Catanzaro) ritenendo che la sentenza della Corte d'appello del 2 dicembre 2020 (irrevocabile il 17 aprile 2021) avesse operato una riforma sostanziale del giudizio di primo grado riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per tardività. L'ordinanza impugnata era stata comunicata al P.M. il 23 luglio 2021; tenuta conto della sospensione dei termini per il periodo feriale (1-31 agosto), il termine per proporre ricorso sarebbe scaduto il 7 settembre 2021. Il ricorso è stato invece depositato il 21 settembre 2021, con due settimane di ritardo, per cui è stato dichiarato intempestivo e inammissibile senza esame del merito.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente come presunta violata; la doglianza formulata dal Procuratore riguardava violazione di questa disposizione in relazione alla determinazione della competenza funzionale.
Norma applicata dal G.I.P. per disciplinare la continuazione tra le quattro sentenze irrevocabili e per la rideterminazione della pena complessiva.
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine utile per proporre ricorso per cassazione (calcolato in 15 giorni nel caso di specie), termine che il Collegio ha applicato per valutare la tempestività dell'impugnazione del P.M.
art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Indica il momento dal quale decorre il termine per impugnare (dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio); il Collegio lo ha richiamato per determinare il dies a quo.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2011 (Policastro) e Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013 (Chahid)
Richiamate per affermare che la Corte può accedere al fascicolo processuale per risolvere preliminarmente la questione sulla tempestività dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento e va calcolato tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo feriale (1-31 agosto).
- Se il ricorso per cassazione è depositato oltre il termine previsto è inammissibile per tardività, con conseguente mancato esame del merito delle argomentazioni sottostanti.
- La questione della competenza funzionale tra G.I.P. e Corte d'appello può emergere quando una sentenza di merito modifica sostanzialmente il giudizio di primo grado, ma tale questione non può essere esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
- Per evitare inammissibilità è essenziale conservare e produrre la prova della tempestiva comunicazione e del tempestivo deposito (es. timbri di cancelleria, ricevute di deposito) e calcolare i termini tenendo conto delle sospensioni legali.
- La Corte può esaminare preliminarmente la tempestività dell'impugnazione accedendo agli atti del fascicolo per risolvere la questione con decisione immediata.
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