Cassazione Penale, Ordinanza n. 06124/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per condotte aggressive tenute all'interno di un bar nei confronti di pubblici ufficiali intervenuti per riportare la calma. Secondo il testo, le condotte integravano i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il ricorso riproponeva questioni già esaminate e decise dai giudici di merito, contestando in sostanza la valutazione di responsabilità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, negata per la gravità del fatto e per i plurimi precedenti penali. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, perché meramente reiterativo di doglianze già respinte con motivazione adeguata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello è stata quindi lasciata ferma, con conferma della responsabilità dell'imputato per i reati contestati e del trattamento sanzionatorio già applicato, inclusi il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della responsabilità per la resistenza e le condotte aggressive rivolte contro pubblici ufficiali intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
Norma richiamata come base della responsabilità per le lesioni personali contestate all'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non meramente apparente.
- La conferma della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale può fondarsi sulla descrizione di condotte aggressive o violente poste in essere contro gli operatori intervenuti per sedare la situazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sorretto da elementi quali la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito mediante la mera reiterazione di censure già vagliate e confutate nei gradi precedenti.
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