Cassazione Penale, Ordinanza n. 25071/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019, relativo a false indicazioni nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo di non aver agito con dolo; 2) violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi, in larga parte, riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, non corredate da una specifica critica ai passaggi decisivi della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo non illogico la sussistenza del dolo, richiamando il principio secondo cui la disciplina sul reddito di cittadinanza integra il precetto penale e l'errore sui requisiti di accesso si risolve in ignoranza della legge penale, non configurandosi né errore inevitabile né oscurità del precetto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché meramente riproduttivo e già confutato dal giudice di merito quanto all'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione dell'entità del danno non tenue. Parimenti inammissibili il terzo e il quarto motivo, essendo stata negata la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e fondato su tali precedenti anche il giudizio di maggiore pericolosità che ha giustificato la recidiva. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. n. 4 del 2019
la norma incrimina le false indicazioni dei dati di fatto nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza; i requisiti di accesso al beneficio integrano il precetto penale.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito per la non tenue entità del danno, e la relativa censura è stata ritenuta inammissibile in cassazione.
non è applicabile l'errore sulla legge extrapenale, poiché la disciplina sui requisiti del reddito di cittadinanza integra il precetto penale; l'errore sui requisiti si traduce in ignoranza della legge penale.
le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato.
la recidiva è stata confermata sulla base dei precedenti penali, valorizzati ai fini di un giudizio di maggiore pericolosità.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa.
Massime di principio
- In tema di reddito di cittadinanza, le norme che stabiliscono i requisiti di accesso integrano il precetto penale dell'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, sicché la falsa rappresentazione dei requisiti o l'erronea convinzione di avervi diritto non configura errore su norma extrapenale, ma ignoranza o errore sulla legge penale.
- L'errore inevitabile sulla legge penale non può essere ravvisato quando la disciplina applicabile non presenti caratteri di oscurità o un caos interpretativo tale da rendere oggettivamente scusabile l'errore del destinatario.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa ove il giudice di merito valorizzi l'entità non tenue del danno o del disvalore concreto del fatto, e la relativa valutazione, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione come vizio di motivazione.
- I precedenti penali possono legittimare sia il diniego delle attenuanti generiche sia il giudizio di maggiore pericolosità ai fini della recidiva, quando siano valorizzati dal giudice di merito con motivazione coerente.
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