Cassazione Penale, Sentenza n. 30287/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in più motivi: contestazione della qualificazione di Di Palma come partecipante all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (contro la ricostruzione che lo riteneva fornitore stabile del clan D'Alessandro); censura sull'applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa; vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze generiche e all'applicazione della recidiva; contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni temendo la scorretta attribuzione di conversazioni a Di Palma che sarebbero invece riconducibili ad Aldo De Martino (alias Alduccio), e quindi dubbi sull'entità e sulla consapevolezza degli approvvigionamenti dallo specifico clan.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati il primo motivo del ricorso a firma Briganti e i primi due motivi e il motivo aggiunto del ricorso a firma Di Martino; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La Suprema Corte ha censurato la motivazione dei giudici di merito in punto di partecipazione associativa: ha ritenuto che non siano stati adeguatamente chiariti l'entità delle forniture, la precisa consapevolezza di approvvigionarsi dal clan D'Alessandro tramite Spagnuolo e Delle Donne, e la corretta attribuzione di alcune intercettazioni (rischio di confusione con Alduccio). In conseguenza di tali rilievi la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Di Palma, annullando in parte la decisione impugnata e rinviando la materia alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sulle questioni indicate (partecipazione, quantità/continuità delle forniture, consapevolezza e attribuzione delle intercettazioni).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e prevede aggravanti per la disponibilità di armi e per l'agevolazione di organizzazioni mafiose; la Corte richiama che per configurare adesione associativa tramite attività di fornitura occorre prova di rapporto durevole, significativo e della volontà del fornitore di contribuire al mantenimento dell'associazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sui reati-fine (spaccio e altri reati relativi alle sostanze stupefacenti); nel caso specifico non sono stati contestati reati-fine ai sensi dell'art. 73.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata: Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024; Sez. 6, n. 47563 del 16/10/2024; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015)
Sezioni indicate con relative massime sulle condizioni per ritenere la partecipazione associativa mediante fornitura continuativa
La giurisprudenza afferma che la mera reiterazione delle forniture non è sufficiente: occorre che la somministrazione assuma stabilità, rilevanza economica e operativa tale che la sua interruzione potrebbe destabilizzare il sodalizio, nonché prova della coscienza e volontà del fornitore di aderire all'associazione.
Massime di principio
- La semplice ripetizione di acquisti di stupefacente non basta per configurare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico: bisogna dimostrare continuità, rilevanza economica/quantitativa e la capacità della fornitura di incidere sull'operatività del sodalizio.
- Per configurare la partecipazione è necessario anche accertare la coscienza e la volontà del fornitore di aderire al progetto criminoso, nonché elementi che superino il rapporto contrattuale/di mera fornitura (modalità, importi, ruolo nell'organizzazione).
- La presenza di conflitti o appartenenze a gruppi rivali può indebolire la prova della volontà di adesione al clan fornitore e richiede valutazione accurata: la concorrenza o autonomia commerciale sono fattori che mitigano l'idea di partecipazione associativa.
- L'attribuzione corretta delle intercettazioni è cruciale: errori o dubbi nell'identificazione dei parlanti possono compromettere la ricostruzione probatoria e giustificano la rinnovazione dell'accertamento.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede la prova del dolo specifico e un collegamento certo tra l'attività del singolo e il vantaggio/rafforzamento dell'organizzazione mafiosa; l'assenza di tale prova impone l'esclusione dell'aggravante.
- Sulle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva il giudice di merito deve motivare specificamente e valutare eventuali comportamenti successivi irreprensibili; omissioni motivazionali su questi punti possono essere fondate per cassazione.
- In caso di censure fondate la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare per un nuovo esame limitato alle questioni specifiche non adeguatamente motivate dai giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30225/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30226/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30230/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30232/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30233/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30234/2025 del 04/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →