Cassazione Penale, Sentenza n. 02557/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale, in abbreviato, per il reato previsto dall'art. 391-ter, commi 1 e 3, chiedendo l'annullamento perché la recidiva è stata applicata nonostante non fosse stata formalmente contestata dal Pubblico ministero né in primo grado né in appello; per tale omissione si deduce violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la mancata contestazione formale della recidiva costituisca una nullità relativa che non pregiudica l'esattezza dell'individuazione del fatto contestato (essendo i precedenti noti all'imputato) e che doveva essere tempestivamente denunciata con motivo di appello; poiché la questione è stata sollevata per la prima volta in Cassazione, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma del reato per cui è stato condannato l'imputato; la sentenza impugnata conferma la condanna ai sensi di tale disposizione.
Principio del contraddittorio e diritto di difesa
Richiamati nella motivazione come valori tutelati; la Corte osserva però che la mancata contestazione formale della recidiva determina una nullità relativa che non necessariamente pregiudica il diritto di difesa quando l'imputato era a conoscenza dei precedenti, e che tale eccezione va tempestivamente sollevata in appello.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Rv. 276742; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202
Precedenti richiamati per affermare che l'omessa contestazione formale di una circostanza aggravante integra una nullità relativa che deve essere tempestivamente denunciata in appello; rilevarla per la prima volta in Cassazione rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La mancata contestazione formale di una recidiva costituisce, in genere, una nullità relativa: va denunciata tempestivamente (in appello) e non può essere posta per la prima volta in Cassazione.
- Se l'imputato era a conoscenza dei propri precedenti penali e può individuare con esattezza la fattispecie contestata, l'assenza della formale contestazione della recidiva non sempre determina una nullità assoluta; tuttavia l'eccezione va sollevata per tempo.
- In sede di Cassazione sono inammissibili i motivi che sollevano per la prima volta questioni di nullità relativa suscettibili di rimedio con un'ordinaria impugnazione di grado inferiore.
- Chi impugna deve articolare i propri mezzi di gravame nei termini e nelle forme previsti: la mancata tempestiva deduzione di vizi procedurali può comportare spreco dell'azione correttiva e sanzioni (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende).
- Quando si contesta l'applicazione di una circostanza aggravante non formalmente contestata, è opportuno integrare l'impugnazione di appello con la rilevazione specifica del vizio e dei suoi effetti sul giudizio di responsabilità e sulla determinazione della pena.
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