Sentenza n. 1190/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza che imponeva l'assegnazione della carta elettronica del docente con accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditarvi complessivamente 1.500 euro, nonché a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all'Avvocatura dello Stato il 12 febbraio 2025; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato prova dell'adempimento e non si era costituito in giudizio, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio. Ha inoltre affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di obblighi della pubblica amministrazione derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha rilevato l'assenza di prova dell'esecuzione e ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e di accreditarvi 1.500 euro, con possibilità di utilizzo entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente e con ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e della decisione del TAR.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento di obblighi dell'amministrazione derivanti anche da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio il cui decorso è necessario, nel caso concreto, per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa dell'istituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, alle quali l'amministrazione deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. anche per ottenere l'adempimento di obblighi della pubblica amministrazione stabiliti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
- Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi imposti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione specifica della pronuncia entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
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