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Sentenza

Sentenza n. 1488/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal GSE S.p.a. in relazione alla completa documentazione di rendicontazione finale presentata in data 10.06.2025 (Pratica AGRS0000005114) e per la nomina di un commissario ad acta al quale attribuire il potere di espletare l'istruttoria finale e di adottare il provvedimento espresso di liquidazione.

Giustizia amministrativa202513030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del GSE sulla rendicontazione finale e sull'erogazione a saldo di un contributo pubblico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario contributo)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento serbato dal GSE dopo la presentazione, il 10 giugno 2025, della documentazione completa di rendicontazione finale relativa a una pratica di contributo prevista dal decreto ministeriale 25 marzo 2022. L'art. 10, comma 6, del decreto stabiliva che l'erogazione a saldo, previo espletamento delle verifiche, dovesse avvenire entro novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa. Decorso il termine dell'8 settembre 2025 senza l'erogazione e nonostante i solleciti, la società ha chiesto l'accertamento del silenzio e la nomina di un commissario ad acta per lo svolgimento dell'istruttoria finale e l'adozione del provvedimento espresso. Nel corso del giudizio il GSE ha depositato il provvedimento di erogazione del contributo, adottato il 12 dicembre 2025, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. La ricorrente ha chiesto invece la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento del GSE del 12 dicembre 2025 aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Il Collegio ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività successiva dell'amministrazione realizza integralmente la pretesa dedotta in giudizio. Ai fini delle spese, il TAR ha applicato l'art. 34, comma 5, c.p.a. e ha valutato la soccombenza virtuale. Ha ritenuto astrattamente fondata la domanda, poiché il GSE aveva adottato il provvedimento 95 giorni dopo la scadenza del termine ministeriale e 185 giorni dopo la presentazione completa della documentazione. L'inerzia aveva quindi reso necessaria l'instaurazione del giudizio. Il GSE è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente. Le spese sono state compensate nei rapporti tra la ricorrente e il Ministero, non avendo quest'ultimo causato la lite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere impone al giudice di provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale sarebbe stato l'esito ipotetico della controversia.

  • art. 10, comma 6, decreto ministeriale 25 marzo 2022

    L’erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa

    Il termine di novanta giorni vincola il GSE allo svolgimento delle verifiche e all'adozione del provvedimento di erogazione a saldo dopo l'acquisizione della documentazione completa.

  • art. 41 Cost.

    Il fattore temporale dell'azione amministrativa assume rilievo ordinamentale perché l'incertezza e la durata dei procedimenti possono incidere sulla libertà di iniziativa economica privata.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione adotta nel corso del giudizio un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, e non la mera sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'integrale soddisfazione della pretesa deriva da un'attività successiva dell'amministrazione o da un ulteriore provvedimento intervenuto nel rapporto controverso.
  • Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice deve applicare il criterio della soccombenza virtuale, accertando l'astratta fondatezza della domanda e individuando la parte che ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
  • Quando una disciplina di finanziamento stabilisce un termine entro il quale l'amministrazione deve completare le verifiche e adottare il provvedimento di erogazione, il superamento ingiustificato di tale termine integra un'inerzia illegittima, se la documentazione richiesta è stata completata e presentata dal beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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