Cassazione Civile, Ordinanza n. 26838/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della reciproca rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale, rilevando che l'atto di rinuncia era conforme all'art. 390 c.p.c. e che non vi era luogo a provvedere sulle spese perché le parti avevano aderito entrambe alla rinuncia. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre soggetti hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello; le controparti, tra cui alcuni privati e un'impresa, hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno depositato atto di reciproca rinuncia ai rispettivi ricorsi, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione della causa perché avevano transatto le ragioni controverse. La rinuncia è stata dichiarata conforme all'art. 390 c.p.c.; le parti hanno anche concordato la compensazione integrale delle spese tra loro.
Norme richiamate
La reciproca rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se conforme alle prescrizioni di legge, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la reciproca rinuncia dei ricorrenti principale e incidentale, quando sia validamente formulata e accettata, comporta l'estinzione del processo.
- Se tutte le parti aderiscono alla rinuncia e dichiarano la compensazione delle spese, la Corte non provvede sulle spese processuali.
- La sopravvenuta transazione tra le parti può integrare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità e giustificare la rinuncia ai ricorsi.
Come è indicizzato
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