Cassazione Penale, Sentenza n. 51313/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso in cassazione deducendo due motivi principali: (1) nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, per averlo notificato al solo difensore in proprio e non anche quale domiciliatario ex lege degli appellanti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al rigetto delle circostanze attenuanti generiche (attenuanti innominate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo motivo la Corte, esaminando gli atti, ha verificato che il decreto di citazione era stato notificato via PEC al difensore comune sia in proprio sia quale domiciliatario ex lege ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., quindi il vizio dedotto non risultava dagli atti. Sul secondo motivo la Corte territoriale ha motivato il rifiuto delle attenuanti generiche valorizzando la condotta processuale negativamente apprezzata degli imputati e l'assenza di elementi positivi di riscontro nei motivi di gravame, argomentazioni ritenute conformi alla giurisprudenza di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
Se gli imputati risultano irreperibili, la notificazione al difensore effettuata anche quale domiciliatario "ex lege" è idonea a soddisfare le esigenze di notificazione previste; pertanto la notifica via PEC al difensore comune in tale duplice qualità è corretta.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Principio secondo cui l'allegazione di un vizio processuale può imporre l'accesso agli atti; nella specie l'accesso è stato esercitato dalla Corte che ha verificato l'assenza del vizio dedotto.
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012
Consolidata giurisprudenza che consente di valutare negativamente la condotta processuale dell'imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Principio che ammette il rigetto delle attenuanti generiche in assenza di elementi di positivo riscontro nell'impugnazione o nella gravame, giustificando una motivazione che valorizza tale carenza probatoria.
Massime di principio
- La deduzione di nullità per vizio di notificazione impone alla Corte di accesso agli atti: se dagli atti risulta che la notifica è stata fatta correttamente (es. PEC al difensore anche quale domiciliatario ex lege per irreperibilità degli imputati) il motivo è destinato a fallire.
- Quando gli appellanti sono irreperibili, la notifica al difensore comune "in proprio" e "quale domiciliatario ex lege" (anche via PEC) è generalmente considerata valida ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche occorrono elementi positivi e specifici che giustifichino la loro applicazione; mere affermazioni generiche nell'impugnazione senza riscontri concreti non sono sufficienti.
- La condotta processuale negativa dell'imputato può essere valutata come circostanza ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche, in conformità alla giurisprudenza consolidata.
- Ricorsi che risultino manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare preliminarmente la solidità dei motivi prima di proporre ricorso in cassazione.
- Se si contesta una presunta nullità procedurale, è strategico verificare e documentare nei motivi eventuali discrepanze formali negli atti (esibire copia della notifica mancante o prova che la notificazione non è avvenuta nei termini o nei modi previsti), altrimenti la Corte potrà procedere ad accesso agli atti e respingere la censura.
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