Cassazione Penale, Ordinanza n. 35039/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato in cassazione la decisione della Corte d’appello di Torino, deducendo con l’unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la motivazione di merito aveva valorizzato la personalità dell’imputato, la precedente condanna per rapina e lesioni personali e il fatto che, al momento della sentenza di primo grado, fosse già sottoposto alla messa alla prova, traendone una prognosi negativa circa la comprensione dell’illiceità della condotta e l’inidoneità della pena pecuniaria a perseguire finalità rieducative rispetto alla sua condizione soggettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la scelta sulla sostituzione della pena detentiva breve con una pena pecuniaria, discrezionale ma vincolata ai criteri dell’art. 133 c.p., non fosse sindacabile in legittimità, essendo stata adeguatamente motivata nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.
Norme richiamate
il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato come nella specie (si veda, in proposito, pag. 5 sulla personalità dell’imputato, già gravato da una precedente condanna per rapina e lesioni personali e già sottoposto a messa alla prova al momento della sentenza di primo grado, da cui si ricava una prognosi negativa rispetto alla comprensione dell’illiceità della propria condotta nonché sulla ritenuta inidoneità dei fini rieducativi della pena pecuniaria rispetto alla condizione soggettiva del prevenuto), sfugge al sindacato di legittimità
La discrezionalità del giudice sulla sostituzione della pena detentiva breve deve essere esercitata valutando i criteri dell’art. 133 c.p.; una decisione adeguatamente motivata alla luce di tali criteri non è sindacabile in cassazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Anche dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo, la valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena detentiva breve resta vincolata ai criteri dell’art. 133 c.p.
Massime di principio
- La decisione sulla sostituzione di una pena detentiva breve con una pena pecuniaria è discrezionale, ma deve essere adottata considerando i criteri dell’art. 133 c.p.
- Quando il giudice motiva adeguatamente il diniego della sostituzione sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p. e delle condizioni soggettive dell’imputato, la valutazione è sottratta al sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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