Cassazione Penale, Ordinanza n. 31928/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per detenzione e porto di arma comune da sparo, sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare. Con il primo motivo si contestava la ritenuta autonomia dei reati di detenzione e porto, sostenendo in sostanza che la detenzione dovesse essere assorbita nel porto. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la consegna spontanea dell'arma alla polizia giudiziaria prima della perquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sul concorso tra detenzione e porto dell'arma, richiamando il principio per cui l'assorbimento opera solo se la detenzione inizi contestualmente al porto in luogo pubblico e vi sia prova che l'arma non fosse già stata detenuta in precedenza, circostanza non dimostrata dall'imputato. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego motivato dall'assenza di elementi positivi, anche alla luce della doppia conforme e della irrilevanza della consegna spontanea dell'arma in prossimità della perquisizione. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo idonei a giustificarle.
art. 27343/2021
Sez. 1, n. 27343 del 4/3/2021, Amato
Il porto illegale di arma assorbe per continenza la detenzione solo se la detenzione inizia contestualmente al porto in luogo pubblico e risulti che l'arma non fosse già stata detenuta in precedenza.
art. 18410/2013
Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, Vestita
Conferma il principio dell'assorbimento della detenzione nel porto illegale solo al ricorrere della contestualità delle condotte e dell'assenza di una precedente detenzione.
art. 32872/2022
Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
art. 39566/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace
Il giudice può negare le attenuanti generiche in presenza di una motivazione che evidenzi la mancanza di elementi favorevoli.
Massime di principio
- Il porto illegale di arma comune da sparo non assorbe automaticamente la detenzione: l'assorbimento per continenza opera soltanto quando la detenzione sia iniziata contestualmente al porto in luogo pubblico e sia provato che l'arma non fosse già detenuta in precedenza.
- Chi invochi l'assorbimento tra detenzione e porto dell'arma deve allegare e dimostrare specificamente la contestualità delle due condotte; in difetto, i reati restano autonomi.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia atto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la consegna spontanea dell'arma poco prima della perquisizione non è di per sé decisiva.
- In presenza di doppia conforme, la censura che riproponga elementi già esaminati nei gradi di merito è difficilmente idonea a scardinare la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
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