Cassazione Civile, Ordinanza n. 18147/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione dichiarata dal ricorrente e ha ritenuto che il ricorso per cassazione fosse divenuto inammissibile sopravvenutamente. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, proprio perché l'inammissibilità era sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito da compensi professionali asseritamente maturati per prestazioni svolte in favore della società, per un importo complessivo di euro 466.509,72 oltre interessi e spese, in prededuzione. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; l'opposizione allo stato passivo era stata accolta solo parzialmente dal tribunale, che aveva ritenuto non provata, se non in misura marginale, l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte e aveva ammesso il creditore al passivo solo per euro 30.000,00 in via privilegiata, oltre accessori. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha dichiarato che, a seguito dell'omologazione del concordato fallimentare, era venuto meno il suo interesse alla decisione e ha chiesto dichiararsi l'estinzione per cessata materia del contendere; il fallimento ha aderito a tale richiesta.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La sopravvenuta inammissibilità del ricorso esclude i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Se, nel giudizio di cassazione, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione per sopravvenienze che eliminano la materia del contendere, il ricorso diviene inammissibile sopravvenutamente.
- La sopravvenuta inammissibilità del ricorso comporta la possibilità di compensare integralmente le spese di lite quando la sopravvenienza incide sulla prosecuzione del giudizio.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non si applica la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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