Ordinanza n. 545/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza del Comune di Bresso n. 10 datata 25 febbraio 2026, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione e messa in pristino abuso edilizio in Bresso, via Carolina Romani 1-11 inerente modifiche interne ed uso improprio, in assenza del prescritto titolo abilitativo (…)”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino per modifiche interne e uso improprio dell'immobile in assenza del titolo abilitativo
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza del Comune di Bresso che disponeva la demolizione e la messa in pristino di opere edilizie, relative a modifiche interne e a un uso ritenuto improprio dell'immobile, realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità di taluni profili del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza cautelare, senza definire il merito del ricorso. Ha ritenuto che alcuni profili della controversia presentassero una complessità non adeguatamente trattabile nella fase cautelare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha tuttavia sospeso gli effetti dell'ordinanza impugnata nella sola parte in cui prevedeva, in caso di inadempimento all'ordine di demolizione e ripristino, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, per evitare che, nelle more del giudizio, l'associazione perdesse la disponibilità del bene. La trattazione di merito è stata fissata per il 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il TAR ha esaminato la domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ai sensi della disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando la controversia presenta profili di complessità che non possono essere adeguatamente esaminati nella fase cautelare, il giudice può rinviare l'approfondimento delle questioni alla trattazione di merito, adottando comunque una misura provvisoria limitata agli effetti dell'atto la cui immediata produzione potrebbe arrecare un pregiudizio grave.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, è ammissibile sospendere selettivamente una specifica parte degli effetti di un'ordinanza edilizia, mantenendo provvisoriamente ferme le altre statuizioni non sospese.
- La previsione dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale in caso di inottemperanza a un ordine edilizio può essere sospesa cautelarmente quando la sua operatività nelle more del giudizio rischi di privare il destinatario della disponibilità del bene.
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