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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21616 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia Mestre n. 51/12 del 4 giugno 2012, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni notificato nel (XXXXX), relativo alla decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto, nel (XXXXX), di terreni agricoli montani. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973: a suo avviso, il beneficio non poteva essere negato perché non coltivava direttamente tutti i terreni già posseduti, circostanza non prevista dalla norma, mentre la sua qualifica di coltivatrice diretta non era stata contestata. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha lamentato l’omesso esame dell’accordo del 1° luglio 2005, con cui era stata risolta anticipatamente parte dell’affittanza con il fratello, sostenendo di avere così assunto la coltivazione diretta anche dei fondi retrocessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, trattati congiuntamente, e quindi il ricorso. Ha confermato che l’agevolazione dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 riguarda l’arrotondamento o l’accorpamento di proprietà effettivamente diretto-coltivatrici: l’acquirente deve possedere in proprio la qualità di coltivatore diretto e i terreni rilevanti devono essere coltivati direttamente da lui. Il giudice di merito aveva accertato che G.O. coltivava i fondi acquistati, ma non tutti quelli già posseduti, parte dei quali restava affittata al fratello; l’accertamento fattuale, congruamente motivato e non contestato nella sua verità, non era sindacabile in cassazione. L’accordo del 1° luglio 2005 non mutava l’esito, poiché aveva riguardato solo una parte dei fondi affittati e la contribuente non aveva provato di essere coltivatrice diretta anche dei terreni rimasti nella disponibilità del fratello. La Corte ha condannato la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.900, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 9, comma 2

    L'interpretazione della norma fornita dalla commissione tributaria regionale deve ritenersi corretta, là dove tiene adeguatamente conto della ratio legis volta a favorire, in ambito montano, l'arrotondamento e l'accorpamento non di qualsivoglia proprietà fondiaria, ma unicamente di quella "diretto-coltivatrice".

    L’agevolazione per l’acquisto di fondi rustici montani è funzionale all’ampliamento o all’accorpamento di una proprietà direttamente coltivata dall’acquirente, non al semplice incremento di una proprietà fondiaria.

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 9

    Rientra, in definitiva, nella lettera e nella ratio della norma che, per fruire dell'agevolazione in questione, l'acquirente debba rivestire "in proprio" la qualità di coltivatore diretto (così: Cass. 8303/93; 14294/03; 1948/13; 22001/14).

    La qualifica di coltivatore diretto deve appartenere personalmente all’acquirente e concretizzarsi nella coltivazione diretta dei fondi interessati; la sola qualifica formale non basta se il compendio non è effettivamente coltivato dall’acquirente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non consente di rimettere in discussione l’accertamento fattuale del giudice di merito quando questo sia congruamente motivato; nel caso concreto, inoltre, l’accordo invocato riguardava solo parte dei terreni e non dimostrava la coltivazione diretta dell’intero compendio.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria depositata in vista dell’udienza non ha modificato la valutazione dei motivi né l’esito del ricorso.

  • Legge n. 590/1965, art. 31

    La qualità di coltivatore diretto rispetto ai terreni rimasti nella disponibilità dell’affittuario poteva essere dimostrata anche attraverso un rapporto di collaborazione familiare, purché la proporzione della forza-lavoro fosse compatibile con i criteri della norma; la prova gravava sulla contribuente.

Massime di principio

  • Quando un beneficio fiscale è previsto per l’arrotondamento o l’accorpamento di una proprietà diretto-coltivatrice, non basta che l’acquirente coltivi i soli terreni acquistati: occorre che l’operazione riguardi una proprietà effettivamente coltivata direttamente dall’acquirente.
  • La qualifica personale di coltivatore diretto deve essere accompagnata dalla prova concreta della coltivazione dei fondi rilevanti. Se parte dei terreni è affidata a terzi, l’interessato deve dimostrare, quando lo sostiene, di coltivarli comunque direttamente secondo i criteri applicabili.
  • Un accordo che restituisce solo una parte dei fondi affittati non dimostra, da solo, che l’intero compendio sia passato alla coltivazione diretta dell’acquirente.
  • In cassazione non è normalmente possibile rivalutare un accertamento di fatto congruamente motivato; il motivo di omesso esame non sostituisce una nuova valutazione delle prove.

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