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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23214/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la sua istanza di ammissione all'affidamento in prova in relazione alla pena in esecuzione derivante da un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Il ricorso per cassazione è stato però depositato personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La Corte ha rilevato che, per effetto della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato proposto personalmente dal condannato, senza difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente

    dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più sufficiente la proposizione personale della parte

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. eliminando la possibilità per la parte di provvedere personalmente al ricorso per cassazione

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    norma di modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'interessato, quando non assistito da difensore abilitato, determina una causa di inammissibilità rilevabile e dichiarabile senza formalità di procedura.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una violazione processuale imputabile alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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