Cassazione Penale, Ordinanza n. 33856/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito della doglianza sulla specificità dei motivi di appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la decisione senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione l'ordinanza/sentenza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole di più delitti, sostenendo che i motivi di appello fossero in realtà specifici e dunque idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la decisione di appello era stata pronunciata in udienza cartolare il 27 giugno 2024, con motivazione depositata entro 90 giorni, il 13 settembre 2024; il termine di 45 giorni per il ricorso decorreva dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione, quindi dal 25 settembre 2024, con scadenza al 9 novembre 2024. Il ricorso è invece stato depositato il 12 dicembre 2024. La difesa ha fatto leva anche sull'avvenuta comunicazione della sentenza a imputato e difensore, ma la Corte ha escluso che tale comunicazione fosse dovuta o idonea a spostare il dies a quo del termine, richiamando inoltre il principio già chiarito dalle Sezioni Unite in materia di giudizio cartolare e comunicazione della sentenza.
Norme richiamate
senza formalità di procedura
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è evidente, come nel caso di ricorso tardivo.
il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione, ove la sentenza sia stata letta con riserva di deposito.
richiamato implicitamente quale disciplina della comunicazione della sentenza, ma escluso che sussistesse un obbligo di comunicazione idoneo a incidere sul termine di impugnazione nel giudizio cartolare di appello.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è pronunciata con riserva di deposito della motivazione entro il termine assegnato, il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla scadenza di tale termine, non dalla data effettiva di deposito se esso interviene prima della scadenza.
- Nel giudizio cartolare di appello, imputato e difensore non hanno diritto alla comunicazione della sentenza ai fini del decorso del termine per impugnare; una comunicazione eventualmente eseguita per errore non altera il termine perentorio previsto dalla legge.
- L'eventuale affidamento della parte sulla comunicazione erronea della sentenza non può prevalere sulla disciplina legale del termine di impugnazione, che resta perentorio e non è rimesso alla casualità dell'errore umano.
- La tardività del ricorso comporta inammissibilità rilevabile e dichiarabile senza formalità, con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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