Sentenza n. 2654/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato tuttavia condannato a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al visto di ingresso per motivi di studio.
È stato applicato unitamente all’art. 117 c.p.a. per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha soddisfatto la pretesa azionata mediante l’attivazione del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento e l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l’Amministrazione si attiva nelle more del giudizio e soddisfa la pretesa oggetto dell’azione avverso il silenzio, la regolazione delle spese può tener conto sia del tempo intercorso tra l’istanza e il ricorso sia del comportamento collaborativo dell’Amministrazione; ciò può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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