Cassazione Civile, Ordinanza n. 09408/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti sulla base di una scrittura privata da lui sottoscritta il 28 luglio 2009, con la quale riconosceva di essere debitore verso più persone per importi determinati. In primo grado l'opponente aveva riconosciuto la sottoscrizione dell'atto, sostenendo tuttavia che esso fosse stato firmato per riconoscere un debito di una società della quale era socio, chiedendone la declaratoria di nullità per mancanza di causa, l'annullamento per violenza e la rescissione per lesione. In appello, il medesimo soggetto deduceva invece che la scrittura dovesse essere qualificata come contratto di espromissione ex art. 1272 c.c. La Corte d'appello dichiarava inammissibile tale diversa qualificazione perché ritenuta nuova rispetto alle difese svolte in primo grado, e confermava il decreto ingiuntivo ritenendo applicabile l'art. 1988 c.c. come promessa di pagamento/riconoscimento di debito. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto nuova e quindi inammissibile la diversa qualificazione giuridica dell'atto come espromissione; 2) falsa applicazione degli artt. 1988 e 1272 c.c. e violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte qualificato la scrittura come promessa di pagamento/riconoscimento di debito, applicando la presunzione sul rapporto fondamentale e alterando il riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità della diversa qualificazione giuridica dell'atto. Ha affermato che la prospettazione in appello di una diversa qualificazione giuridica del medesimo negozio, fondata sugli stessi fatti, non integra domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e non costituisce né emendatio né mutatio libelli. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La diversa qualificazione giuridica del medesimo rapporto dedotto in giudizio, se fondata sui medesimi fatti, non costituisce domanda nuova e non è preclusa in appello.
Il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte dell'obbligazione, ma producono un effetto di astrazione meramente processuale, con inversione dell'onere della prova sul rapporto fondamentale.
La scrittura poteva essere prospettata come espromissione; la sua qualificazione giuridica spettava al giudice sulla base dei fatti allegati.
Il motivo richiamava il riparto dell'onere della prova, che sarebbe stato alterato dall'erronea sussunzione della scrittura nell'art. 1988 c.c.
Massime di principio
- Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la sola diversa qualificazione giuridica di un atto o di un contratto già dedotto in primo grado, purché restino immutati i fatti costitutivi e il tema d'indagine del giudizio.
- La sussunzione giuridica del negozio è attività rimessa al giudice e non è soggetta, di per sé, alle preclusioni processuali proprie delle nuove domande o eccezioni.
- La riconduzione di una scrittura privata all'art. 1988 c.c. implica il regime tipico della promessa di pagamento/riconoscimento di debito, con conseguente inversione dell'onere della prova sul rapporto fondamentale; tuttavia tale qualificazione non può essere esclusa solo perché la parte ne prospetti in appello una diversa struttura negoziale, se la base fattuale resta la stessa.
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