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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8395/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna ritenendo violati legge e regole di valutazione probatoria (art. 606 lett. b, d, e c.p.p.), lamentando vizio di motivazione e travisamento della prova. In particolare ha dedotto che la Corte d'appello non avrebbe adempiuto all'obbligo della "motivazione rafforzata" richiesto in caso di ribaltamento di una sentenza di assoluzione e non avrebbe correttamente rinnovato e utilizzato la prova dichiarativa decisiva (la deposizione della persona offesa), fondando invece la condanna su elaborazioni non ancorate all'istruttoria.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato per infondatezza. La Corte ha ritenuto che: (i) l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste sempre in caso di overturning e qui è stato adempiuto; (ii) l'obbligo di rinnovazione istruttoria non è automatico ma sussiste solo quando le prove dichiarative orali decisive, acquisite in primo grado, debbano essere nuovamente sentite per consentire diversa valutazione della credibilità; (iii) l'intercettazione contestata è prova non dichiarativa e la deposizione della parte offesa è stata rinnovata in appello. La motivazione d'appello ha puntualmente individuato il "punto debole" della sentenza assolutoria e ha confutato le sue argomentazioni con riferimento a elementi concreti (intercettazione, modalità della denuncia, comportamenti processuali, ecc.), risultando quindi adeguata e sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento; non è stata disposta la condanna alle spese per la parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova), codice invocato dal ricorrente per censurare la sentenza.

  • art. 610 c.p.p., comma 5 e art. 611 c.p.p., comma 1-bis

    Richiamati in relazione alla procedura di trattazione del ricorso in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale; regole procedurali applicate nel giudizio di legittimità.

  • art. 603 c.p.p., comma 3-bis

    nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5

    La norma limita l'obbligo di rinnovazione istruttoria ai casi in cui l'appello del PM riguarda la valutazione di prove dichiarative assunte in udienza; non impone una rinnovazione generale ogni volta che l'appello supera un'assoluzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'esito del ricorso e la decisione della Corte di cassazione; utilizzata per disporre il rigetto del ricorso.

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. c

    Principio europeo del giusto processo richiamato a supporto dell'esigenza di oralità e immediatezza nella formazione della prova e della possibilità, in certi casi, di rinnovare le audizioni in appello per garantire il contraddittorio.

  • S.U., n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Giurisprudenza di legittimità che impone la "motivazione rafforzata" in caso di riforma di una assoluzione da parte del giudice d'appello.

  • S.U., n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta) e successive pronunce (es. Patalano)

    Precisa l'obbligo di rinnovazione istruttoria nelle ipotesi in cui sia necessario per valutare la prova dichiarativa secondo i principi di immediatezza e di garanzia CEDU.

  • Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024 (Chelini)

    Riafferma la esigenza che il giudice di appello possa apprezzare personalmente l'atteggiamento del dichiarante quando la valutazione della prova dichiarativa è cruciale.

  • Sez. 2, n. 41571 del 20/06/2017 (Marchetta)

    Indica che la riforma totale di una decisione esige un'analisi critica rigorosa e la confutazione puntuale delle ragioni che avevano portato all'assoluzione.

  • Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021

    Principio secondo cui la parte civile in Cassazione ha diritto alla liquidazione delle spese solo se ha effettivamente svolto attività processuale significativa (anche solo con memorie sostanziali).

Massime di principio

  • In caso di riforma in appello di una sentenza di assoluzione, il giudice d'appello è sempre tenuto a fornire una "motivazione rafforzata" che indichi chiaramente le ragioni per cui la valutazione del primo giudice è incompleta, incoerente o erronea.
  • L'obbligo di rinnovare l'istruttoria (riassumere le testimonianze) non è automatico: sussiste principalmente quando la decisione di primo grado si fondava su prove dichiarative orali decisive e il giudice d'appello intende valutarne diversamente l'attendibilità; non è richiesto per prove non dichiarative come le intercettazioni.
  • Se la prova dichiarativa è stata rinnovata in appello, la Corte può non approfondire ulteriormente la rinnovazione se la motivazione spiega congruamente il diverso apprezzamento e si fonda su elementi processuali concreti.
  • Il ricorrente deve indicare concretamente quale ulteriore attività istruttoria avrebbe dovuto essere svolta in appello; deduzioni generiche sulla incompletezza non sono sufficienti.
  • Per ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione la parte civile deve aver svolto una attività processuale sostanziale (es. memorie con argomentazioni); una mera istanza di conferma della sentenza di merito di stile può non essere ritenuta sufficiente.

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