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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20428/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Bosio avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (condanna per reato ascritto: artt. 110, 648-bis c.p.). Il ricorrente deduceva un'unica censura: errata individuazione del termine di impugnazione da parte della Corte d'appello. La difesa sosteneva che, per il calcolo del termine, il Bosio dovesse essere considerato assente e che pertanto il termine utile per proporre appello fosse il 10/03/2018; inoltre prospettava l'applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p. a favore della tempestività degli atti di appello depositati il 10 e 12/03/2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché la norma invocata (art. 585, comma 1-bis c.p.p.) non era applicabile ratione temporis agli appelli proposti nel marzo 2018: il comma 1-bis era stato introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, per effetto dell'art. 89, comma 3 del medesimo d.lgs., si applica solo alle impugnazioni relative a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. Ne è conseguita l'inammissibilità della censura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Indicazione della pluralità di reati o della partecipazione ad un reato; la norma è menzionata solo per l'esatta rubrica del capo di imputazione.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sostanziale che indica il reato per cui il ricorrente era stato condannato (ricettazione); citata come quadro fattuale dell'imputazione.

  • art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.; art. 544, comma 3 c.p.p.; art. 548, comma 2 c.p.p.

    termine previsto per impugnare (giorni 45 dalla scadenza del termine di deposito della motivazione e, qualora questo non venga rispettato, dalla notifica dell'avviso di deposito di cui all'art. 548, comma 2, c.p.p.)

    La Corte d'appello ha richiamato tali disposizioni per affermare la tardività degli atti di appello: in concreto il termine ordinario di impugnazione è stato calcolato secondo le regole vigenti all'epoca dei fatti (45 giorni dalle scadenze di deposito/avviso), con conseguente dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    Norma introdotta successivamente (con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che la difesa aveva invocato per ritenere tempestivi gli appelli di marzo 2018. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile ratione temporis agli atti proposti nel 2018, essendo soggetta a regime transitorio previsto dall'art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 150/2022.

  • art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Atto normativo che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 585 c.p.p.; richiamato per spiegare l'origine della disposizione invocata dalla difesa.

  • art. 89, comma 3 d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione transitoria che limita l'applicazione dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p. alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.; sulla base di tale regola la Corte ha escluso l'applicabilità retroattiva della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per disporre la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Verificare sempre la tempestività dell'impugnazione in base alla disciplina vigente al momento della sentenza impugnata: le modifiche procedurali entrate in vigore successivamente non si applicano retroattivamente salvo esplicita disposizione transitoria.
  • Per il calcolo del termine di impugnazione in materia penale, accertare la data di deposito della motivazione e l'eventuale notifica dell'avviso di deposito: il termine ordinario è quello previsto dalla combinazione degli artt. 585 e 544 c.p.p. (45 giorni nelle ipotesi richiamate), salvo diversa disposizione normativa applicabile ratione temporis.
  • Non invocare norme entrate in vigore successivamente alla sentenza impugnata senza valutare le disposizioni transitorie: il regime transitorio (es. art. 89 d.lgs. n. 150/2022) può escluderne l'applicazione.
  • Evitare duplicazioni di iniziativa difensiva (es. contestuale appello del difensore di fiducia e dell'ufficio): la presenza di più atti concorrenti può determinare questioni di ammissibilità.
  • Quando si propone impugnazione contestabile per termini, documentare chiaramente lo stato di presenza/assenza del ricorrente al momento della pronuncia e tutti gli atti di deposito/ notifiche per avere prova del corretto calcolo dei termini.
  • In caso di rischio di inammissibilità manifestamente infondata, considerare il rischio di condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. art. 616 c.p.p.).

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