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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22310/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio di legittimità nasce da un ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Milano. In pendenza del ricorso, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia ritualmente sottoscritto. La parte resistente ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con assorbimento del proprio ricorso incidentale condizionato. La Corte, richiamando l'art. 390 c.p.c. e la propria giurisprudenza, ha esaminato gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione, rilevando che essa produce estinzione senza necessità di accettazione delle altre parti; ha inoltre valutato le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso principale. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della resistente. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, rilevando che la rinuncia era stata solo oggetto di presa d'atto e non di formale accettazione. Ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; produce effetti estintivi senza bisogno di accettazione delle altre parti.

  • art. 306 c.p.c.

    Viene richiamato per sottolineare che, diversamente da quanto previsto per altri giudizi, nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede l'accettazione delle controparti.

  • art. 391 c.p.c.

    Gli adempimenti di comunicazione/notifica della rinuncia servono a ottenere l'adesione delle controparti, anche ai fini della disciplina delle spese; in mancanza di adesione, la Corte può comunque compensare le spese.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non quando il giudizio si estingue per rinuncia.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro dell'importo base cui si riferisce l'eventuale ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto sottoscritto nei modi previsti, è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti.
  • La presa d'atto della rinuncia da parte dell'altra parte non equivale ad accettazione con effetti sulle spese; in assenza di adesione formale la Corte può comunque regolare le spese, anche compensandole integralmente in considerazione dell'esito complessivo.
  • Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso principale.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti è norma di stretta interpretazione e non si applica fuori dai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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