Cassazione Penale, Sentenza n. 32620/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trento del 05/10/2021 lamentando difetto di correlazione tra la proposta delle parti e la sentenza e l'illegalità della pena. In particolare ha dedotto che non fosse stato raggiunto un accordo valido tra le parti (perché la pena indicata in due udienze sarebbe risultata diversa) e che i calcoli delle diminuzioni fossero errati, con la conseguenza che la pena finale sarebbe superiore al massimo consentito dalla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, confermando il dispositivo che aveva applicato la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione, sospesa. Tuttavia la Corte ha rilevato errori formali nei calcoli esposti nella motivazione e ha disposto la correzione della motivazione: partendo dalla pena base di 3 anni, la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche porta a 2 anni, e l'ulteriore diminuzione per il rito determina la pena finale di 1 anno e 4 mesi, come risultava dal dispositivo e dalla volontà delle parti. La decisione ribadisce che il consenso del pubblico ministero alla proposta delle parti non era stato revocato e che, se presente, non può essere unilateralmente ritirato dal P.M.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
È richiamata come la norma che descrive l'aggravante contestata (pluralità dei fatti di bancarotta); dalla sentenza emerge che le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti su tale aggravante
Richiamato come beneficio richiesto dalla difesa in sede di accordo (si tratta di un beneficio applicabile ai fini della concessione di attenuanti/sospensione, come prospettato dalle parti)
Massime di principio
- Se le parti raggiungono un accordo sulla pena e il pubblico ministero presta consenso in udienza, quel consenso non può essere revocato unilateralmente dal P.M.; per modificare l'accordo occorre un nuovo accordo tra le parti
- Il giudice deve rispettare il dispositivo concordato dalle parti; eventuali inesattezze aritmetiche nella motivazione vanno corrette in modo da renderla coerente con il dispositivo e con la volontà processuale delle parti, senza modificare la sostanza dell'accordo
- La verifica dell'esistenza dell'accordo richiede elementi probatori (verbali, dichiarazioni in udienza): la mera discrepanza apparente fra atti o la mancanza di alcuni verbali non è sufficiente a dimostrare l'assenza dell'accordo se risulta dal procedimento che il consenso era stato dato e non revocato
- I calcoli delle diminuzioni devono essere effettuati per gradi (pena base -> applicazione delle attenuanti prevalenti -> applicazione della riduzione per il rito), e ogni errore formale nei conteggi può e deve essere rettificato per mantenere la coerenza fra motivazione e dispositivo
- Un ricorso della pubblica accusa volto a contestare solo errori formali nella motivazione, quando il dispositivo e la volontà delle parti risultano chiari, può essere dichiarato manifestamente infondato; la correzione della motivazione è lo strumento adeguato per sanare la discrasia
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