Cassazione Penale, Ordinanza n. 38081/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per plurimi episodi di furto aggravato di carburante. Con un motivo unico la difesa ha dedotto, da un lato, la mancanza di una motivazione idonea a sostenere l'affermazione di penale responsabilità; dall'altro, il cattivo governo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che dovesse essere riconosciuta nonostante i fatti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, evidenziando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e logica, conforme a quella del Tribunale e basata, tra l'altro, sulle riprese delle telecamere di sorveglianza che mostravano l'imputato mentre prelevava carburante senza pagarlo. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto, poiché i precedenti penali e la reiterazione di tre furti di carburante in sette giorni integravano il carattere abituale della condotta, ostativo ex lege al beneficio. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è esclusa quando la condotta presenti carattere abituale; la reiterazione di più episodi in un breve arco temporale e i precedenti penali impediscono il riconoscimento del beneficio.
Massime di principio
- In sede di legittimità, censure formulate in modo generico e aspecifico sulla motivazione della sentenza impugnata sono inidonee a fondare un valido motivo di ricorso, soprattutto quando la decisione di merito risulti sorretta da un apparato argomentativo congruo e immune da vizi logici.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta sia connotata da abitualità, desumibile dalla reiterazione di analoghi episodi nel tempo e valorizzabile anche in presenza di precedenti penali dell'agente.
- La prova documentata da sistemi di videosorveglianza può legittimare l'affermazione di responsabilità ove sia coerentemente valutata nella motivazione della sentenza di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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