Cassazione Penale, Ordinanza n. 33439/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che ha revocato l'affidamento in prova già concesso. La revoca è stata motivata dal fatto che l'interessato, durante la fruizione della misura alternativa, era stato trovato dalle forze dell'ordine in orario notturno, quando non era autorizzato a lasciare l'abitazione, all'interno di un'autovettura in compagnia di due persone con precedenti di polizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e aderendo alla tesi difensiva secondo cui si sarebbe allontanato da casa per recuperare il cane. La Corte rileva tuttavia che la censura mira solo a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del tribunale era adeguata e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Conferma la revoca dell'affidamento in prova disposta dal tribunale di sorveglianza, ritenendo corretta la valutazione delle condotte tenute dal ricorrente durante la misura e non decisiva la giustificazione addotta dalla difesa. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi siano profili idonei ad escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata quale precedente che legittima la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non esulano profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere legittimamente disposta quando il comportamento del beneficiario durante la misura risulti incompatibile con le prescrizioni imposte e il giudice di sorveglianza fornisca una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- La deduzione di una giustificazione alternativa dei fatti non è sufficiente a superare una motivazione coerente del giudice di merito se tale giustificazione non trova riscontro negli atti.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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