Cassazione Penale, Sentenza n. 22137/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Varese del 22/11/2021 che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di Rodolf Kate e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per difetto di notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; il procuratore sosteneva che la notifica fosse stata regolarmente effettuata a mezzo posta con procedura di compiuta giacenza presso la residenza indicata dai carabinieri e che la declaratoria di nullità fosse un atto abnorme e comportasse indebita regressione del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'atto impugnato non sia abnorme: anche se il giudice del dibattimento abbia erroneamente dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e abbia restituito gli atti al P.M., tale provvedimento rientra nei poteri del giudice e non determina la stasi del procedimento, posto che il pubblico ministero può rinnovare la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. La decisione richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che delimita strettamente la nozione di abnormità, valutandola come eccezionale e riferita a atti che provocano uno sviamento di potere o una stasi processuale irreversibile. Inoltre la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di notificazioni a mezzo posta, la prova del perfezionamento della procedura può richiedere l'avviso di ricevimento della raccomandata ove l'atto non sia stato consegnato direttamente.
Norme richiamate
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini; la mancata o invalida notifica di tale avviso può comportare la nullità del decreto di citazione a giudizio, ma la declaratoria di nullità da parte del giudice non è necessariamente abnorme se non determina la stasi del procedimento.
Stabilisce le forme e le modalità generali delle notificazioni; nel caso di specie il Tribunale aveva rilevato difetto di notifica rispetto alle forme dell'art. 157.
Regola la notifica a mezzo del servizio postale e la procedura di giacenza; la parte ricorrente ha richiamato l'osservanza di tale procedura (immissione dell'avviso nella cassetta delle lettere e deposito presso ufficio postale).
Regola casi particolari di destinatario sconosciuto, trasferito o irreperibile; la Corte distingue il caso in esame da quelli disciplinati da questo articolo.
Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021 (Schweiggl)
Affermata la necessità, nelle notificazioni a mezzo posta non consegnate, della prova tramite avviso di ricevimento della raccomandata che attesti il deposito; la mera spedizione non è sufficiente per dimostrare la perfezione della notifica.
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Stabilisce che non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione indagini, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e trasmetta gli atti al P.M., poiché tale provvedimento rientra nei poteri del giudice e non determina la stasi del procedimento.
Sez. U, n. 10728 del 2022 (Fenucci) e altre pronunce delle Sezioni Unite
Confermano l'interpretazione restrittiva del concetto di abnormità: l'abnormità è eccezionale, richiede uno sviamento della funzione giurisdizionale o una stasi processuale che renda impossibile proseguire il processo senza atti nulli del P.M.; non si applica alla semplice regressione del procedimento se questa non impedisce la prosecuzione del processo.
Richiamato per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, che giustifica un'applicazione restrittiva della categoria dell'abnormità.
Richiamato in rapporto al numero chiuso delle nullità deducibili; la giurisprudenza limita l'abnormità per non eludere il regime delle nullità legali.
Massime di principio
- La nozione di 'abnormità' del provvedimento giudiziario è eccezionale e va interpretata restrittivamente: non si applica a provvedimenti errati che rientrano comunque nei poteri riconosciuti al giudice.
- Per riconoscere l'abnormità è necessario uno sviamento della funzione giurisdizionale o una stasi processuale tale da impedire la prosecuzione del processo se non con atti nulli del pubblico ministero.
- La regressione del procedimento (restituzione degli atti al P.M.) di per sé non costituisce abnormità se il P.M. può adottare misure riparatorie, come la rinnovazione della notificazione.
- In tema di notificazioni postali, la prova della perfezione della notifica, quando l'atto non è consegnato direttamente, richiede idonea documentazione (es. avviso di ricevimento o attestazione di compiuta giacenza) e la mera spedizione non basta.
- In situazioni simili, valutare separatamente: a) la regolarità formale della notifica secondo art. 157 e legge 890/1982; b) se l'eventuale errore del giudice costituisce abnormità verificando l'esistenza di stasi o sviamento di potere; c) la possibilità concreta per il P.M. di rinnovare atti e proseguire il processo.
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