Cassazione Penale, Sentenza n. 32596/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Forlì che, riformando la sentenza del Giudice di pace, aveva assolto Leonardo Antolini dal reato di percosse sostenendo che il fatto non costituiva reato ai sensi degli artt. 52 e 55 cod. pen. Il PG deduceva errata applicazione degli artt. 52 e 55 c.p., sostenendo che la persona offesa si era limitata a frapporsi come paciere e non aveva intento aggressivo, per cui l'azione dell'imputato non poteva considerarsi scriminata; chiedeva quindi che fosse posta diversa valutazione sulla sussistenza della scriminante della legittima difesa o dello stato di necessità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della pubblica accusa inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione di merito e non consenta di riconsiderare i fatti. Alla luce degli elementi probatori (deposizioni testimoniali e riprese video) il Tribunale aveva plausibilmente accertato che la persona offesa aveva afferrato il braccio dell'imputato e pronunciato la frase "se non ti ammazzo io non ti ammazza nessuno", mostrando un intento aggressivo; ne conseguiva che la reazione di Antolini, volta ad allontanare chi lo bloccava e minacciava, poteva rientrare nelle scriminanti degli artt. 52 e 55 c.p. e la motivazione del giudice d'appello era sufficientemente puntuale per giustificare l'assoluzione. Pertanto il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
Riconosciuta come norma che giustifica la reazione dell'imputato per legittima difesa: la Corte territoriale ha ritenuto che l'afferramento del braccio e le minacce costituissero una aggressione tale da legittimare l'allontanamento difensivo.
Richiamata insieme all'art. 52 per escludere la punibilità; la decisione ha considerato che, anche con riferimento allo stato di necessità/limite della difesa, l'azione non costituiva reato alla luce delle circostanze di fatto (minaccia e costrizione del movimento).
Massime di principio
- La Corte di cassazione svolge un controllo di legittimità limitato alla verifica della coerenza e della logicità della motivazione di merito; non è competente a rievaluare i fatti o a compiere una diversa valutazione delle prove.
- Per far valere la scriminante della legittima difesa è determinante l'accertamento dell'aggressione o dell'imminente pericolo: anche un'afferratura del braccio accompagnata da minacce può giustificare una reazione difensiva.
- La proporzionalità della reazione va valutata in concreto considerando la condizione fisica della persona offesa e le circostanze; quel che può sembrare eccessivo in astratto può risultare giustificato alla luce della situazione complessiva.
- Se il giudice d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di primo grado, deve fornire motivazione puntuale e adeguata per spiegare la diversa valutazione; una motivazione coerente e fondata sulle prove rende il ricorso della pubblica accusa spesso inammissibile.
- In casi analoghi, difensore e pubblica accusa dovrebbero puntare su elementi probatori specifici (video, testimonianze, dichiarazioni di minaccia) per dimostrare rispettivamente la scriminante o la sua assenza; l'esistenza di riprese e dichiarazioni minacciose rafforza la tesi difensiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32435/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32438/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32439/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32440/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32441/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32442/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →