Sentenza del 15/07/2019 n. 4287 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Onere della prova - Principio ex art. 2697 c.c. - Applicazione - Ammissibilità - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione, nel processo tributario, del principio generale di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. Il contribuente contesta la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, sostenendo che spetti a quest'ultima dimostrare i fatti costitutivi del credito tributario vantato, anziché imporre al contribuente la prova dell'insussistenza della pretesa.
La decisione
La sentenza afferma che anche nel processo tributario si applica la regola dell'art. 2697 c.c.: l'Amministrazione finanziaria che invochi un credito nei confronti del contribuente deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa e della propria difesa. Il principio è quindi riconosciuto come applicabile e opera a carico dell'Amministrazione, sebbene dal testo fornito non emerga il dispositivo dettagliato né l'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
Norme richiamate
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La norma stabilisce che chi pretende giudizialmente l'accertamento di un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel processo tributario, tale regola impone all'Amministrazione finanziaria di provare i fatti che fondano il credito tributario contestato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad affermare l'esistenza del credito, ma deve fornire elementi probatori idonei a dimostrarne i presupposti di fatto.
- Il contribuente non è tenuto a provare preventivamente l'inesistenza della pretesa fiscale quando l'Amministrazione non abbia prima dimostrato i fatti costitutivi del credito.
- La ripartizione dell'onere della prova va valutata in relazione alla specifica pretesa: chi sostiene l'esistenza di un diritto o di un'obbligazione deve provare i fatti che la fondano, mentre la parte che oppone fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli.
- In una situazione analoga, è importante verificare se l'atto tributario e la documentazione prodotta dall'Amministrazione dimostrino concretamente la base fattuale e giuridica della pretesa; in mancanza, la contestazione può risultare fondata.
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