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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26030/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia fiscale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Non vi è quindi una decisione sul merito del ricorso per cassazione, poiché la lite è stata definita in via agevolata nelle more del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate, in relazione a un atto pubblico di compravendita stipulato tra due contribuenti, ha revocato l'agevolazione IVA al 4%, applicato l'aliquota IVA ordinaria e recuperato a tassazione la maggiore IVA ritenuta dovuta, oltre sanzioni e interessi. I contribuenti hanno ottenuto una decisione favorevole in sede di merito e l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, convertito con L. n. 136/2018, presentando domanda, versando le rate dovute e depositando la documentazione attestante il perfezionamento della procedura; l'Avvocatura dello Stato non ha formulato osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    La presentazione della domanda di definizione della lite e il pagamento delle rate previste, con perfezionamento della procedura nei termini, determinano l'estinzione del giudizio pendente.

  • L. n. 136/2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base della definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la parte interessata perfeziona una definizione agevolata della lite prevista dalla legge, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è decisivo che la parte depositi la documentazione attestante il pagamento integrale di quanto dovuto secondo la disciplina applicabile.
  • Se l'amministrazione resistente non contesta la documentazione prodotta circa il perfezionamento della definizione, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della controversia fiscale assorbe il giudizio di legittimità e comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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