Cassazione Civile, Ordinanza n. 21693/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo)
La controversia
Un proprietario di fondo agricolo aveva agito per il risarcimento dei danni subiti da un vigneto a causa della realizzazione di uno scalo merci confinante, che avrebbe determinato riversamenti di acque meteoriche sul terreno. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e rigettato le domande di garanzia verso le assicurazioni per prescrizione; in appello la condanna era stata ridotta ma confermata nel resto. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell’adunanza ha depositato un atto di rinuncia notificato solo a una parte costituita. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia non era rituale per mancanza di notifica a tutte le controparti e che, pur manifestando disinteresse sopravvenuto alla prosecuzione del giudizio, rendeva il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti Fasano e Assicurazioni Generali, compensando invece le spese nel rapporto con la società ferroviaria controricorrente adesiva. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che la sanzione non si applichi quando l'inammissibilità del ricorso dipenda da sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio e non produce l'effetto tipico dell'estinzione se non è notificata alla controparte costituita; in difetto, vale solo come manifestazione di sopravvenuto disinteresse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del processo, deve essere ritualmente notificata a tutte le controparti costituite; in mancanza, non opera come rinuncia processuale valida.
- Quando l'atto depositato dalla parte ricorrente evidenzia un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse non comporta il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di controricorrente adesiva, la Corte può compensare le spese del rapporto processuale relativo a tale parte.
Come è indicizzato
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