Cassazione Penale, Ordinanza n. 29406/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato accusato di truffa aggravata ai danni di una azienda sanitaria locale, il giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere con motivazione contestuale. La difesa ha impugnato la decisione denunciando vizio di motivazione e violazione degli artt. 129 e 425 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente scelto di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione senza valutare il proscioglimento nel merito per non avere commesso il fatto. Secondo il ricorrente, dagli atti e da una memoria depositata all'udienza preliminare emergevano elementi documentali già sufficienti per affermare l'estraneità dell'imputato, senza necessità di apprezzamenti valutativi, e il giudice avrebbe omesso ogni motivazione sulla prevalenza della formula assolutoria di merito rispetto alla declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte non ha esaminato il ricorso come tale nel merito, ma lo ha qualificato come appello. Ha affermato che, avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP dopo la modifica dell'art. 428 c.p.p., non è proponibile il ricorso per cassazione per saltum quando si deducono censure sulla motivazione e sulla scelta tra proscioglimento nel merito e declaratoria di estinzione per prescrizione. Poiché il mezzo di impugnazione corretto è l'appello, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio ex art. 428, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
è stata richiamata come base formale della doglianza di vizio di motivazione
norma evocata dalla difesa per sostenere la necessità del proscioglimento nel merito quando risulti evidente l'innocenza dell'imputato
disciplina la sentenza di non luogo a procedere resa all'udienza preliminare
il ricorso per cassazione immediato è ammesso nei limiti della sentenza di primo grado e, per la Corte, non consente di dedurre censure di merito contro la sentenza di non luogo a procedere; quando il ricorso è diretto avverso tale decisione va qualificato come appello
la sentenza di non luogo a procedere è oggi appellabile; il giudizio di impugnazione va devoluto alla corte d'appello
consente la conversione dell'impugnazione nel mezzo corretto
regola il giudizio di appello avverso la sentenza di non luogo a procedere
Massime di principio
- Avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza preliminare, quando il mezzo esperito sia formalmente un ricorso per cassazione ma il provvedimento sia appellabile, l'impugnazione può essere qualificata come appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione immediato ex art. 569 c.p.p. è alternativo all'appello e, quando è diretto contro una sentenza appellabile, può investire solo violazioni di legge; non è lo strumento idoneo per contestare la motivazione sulla prevalenza del proscioglimento nel merito rispetto alla prescrizione.
- La censura che investe il percorso argomentativo e la valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice dell'udienza preliminare non è deducibile con ricorso per saltum, ma richiede il previo giudizio di appello.
- La sentenza di non luogo a procedere resa dal GUP, dopo la riforma che ne ha ripristinato l'appellabilità, conserva natura di decisione di primo grado ai fini del sistema delle impugnazioni.
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