Cassazione Penale, Ordinanza n. 29462/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda processuale riguardava un soggetto già condannato in appello per plurimi reati in materia di stupefacenti, il cui ricorso ordinario era stato in precedenza rigettato dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione con sentenza del 24 gennaio 2025. Avverso tale pronuncia egli ha poi proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo un errore di fatto asseritamente commesso dalla Corte nella valutazione degli elementi a suo carico. Il motivo non è stato esaminato nel merito, poiché la Corte ha rilevato una causa preliminare e assorbente di inammissibilità: il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Cassazione, requisito richiesto per la validità del ricorso per cassazione, incluso quello straordinario per errore materiale o di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza esaminare il dedotto errore di fatto. Ha ritenuto che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., debba essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è soggetto al requisito della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, e non può essere proposto personalmente dalla parte.
art. 613 c.p.p.
La sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere apposta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità; il requisito vale anche per il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
art. 571 c.p.p.
Richiamato come disposizione modificata dalla legge n. 103 del 2017 insieme all'art. 613 c.p.p. per rafforzare la necessità della rappresentanza tecnica nell'impugnazione in cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 63, legge n. 103 del 23 giugno 2017
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Le Sezioni Unite hanno individuato la ratio della riforma nella necessità di assicurare professionalità tecnica nell'impostazione del ricorso e hanno escluso che la parte possa proporre personalmente il ricorso per cassazione, anche straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il requisito della rappresentanza tecnica in Cassazione si applica non solo al ricorso ordinario, ma anche al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p..
- La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integra una causa genetica di inammissibilità che assorbe ogni questione di merito, compresa la dedotta erroneità della precedente decisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere de plano e deve applicare la conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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