Cassazione Penale, Ordinanza n. 29409/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di appello non avesse indicato le ragioni per cui aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 c.p.p., ossia non avesse spiegato perché non fossero emersi presupposti per una pronuncia immediata di proscioglimento. La censura è stata ritenuta generica e in sostanza diretta a sollecitare un controllo non consentito sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento in un ricorso contro sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel perimetro del ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è stata reputata inammissibile secondo l'orientamento richiamato, che ammette soltanto censure sulla formazione del consenso al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai suoi sensi è impugnabile in cassazione solo nei limiti dei motivi consentiti dal sistema.
art. 129 c.p.p.
la sua mancata applicazione non può essere dedotta come motivo di ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
precedente richiamato a fondamento del principio per cui, nel concordato in appello, sono ammissibili solo censure sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della sentenza, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, art. 129 c.p.p. e determinazione della pena salvo illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono proponibili soltanto censure inerenti alla formazione della volontà dell'imputato di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra decisione e contenuto dell'accordo.
- È inammissibile il ricorso che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la sentenza sia stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché tale controllo esula dai motivi consentiti.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non sono deducibili in cassazione contro la sentenza di concordato in appello, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è consentito riproporre motivi rinunciati o comunque estranei all'oggetto del concordato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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