Cassazione Penale, Ordinanza n. 29410/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Deducevano, con un unico motivo ciascuno, il vizio di motivazione per asserita carenza o apparenza della motivazione sia sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sia sulla qualificazione giuridica del fatto, lamentando che il giudice si sarebbe limitato a definirla "corretta" senza un adeguato percorso argomentativo. La Corte ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo generico e apodittico e riguardavano profili non consentiti o non deducibili nel perimetro del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, oltre a non evidenziare alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo nei limiti dell'errore manifesto, mentre nel caso concreto i ricorrenti si erano limitati a deduzioni generiche e non autosufficienti, prive di indicazione di un errore immediatamente percepibile. Ha inoltre escluso che possa essere dedotto, con ricorso avverso il patteggiamento, il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendo tale vizio fuori dai casi tassativi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito il controllo di legittimità è circoscritto
la deduzione del difetto di motivazione sull'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento non è consentita tra i motivi proponibili contro il patteggiamento
individua in modo tassativo i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la qualificazione giuridica è censurabile solo in caso di errore manifesto
disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
- Non è ammissibile una doglianza generica o apodittica che si limiti ad affermare l'erroneità della qualificazione giuridica senza indicare specificamente l'errore manifesto e senza autosufficienza argomentativa.
- Contro la sentenza di patteggiamento non è deducibile il vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché i motivi di ricorso sono tassativamente delimitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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