Cassazione Penale, Ordinanza n. 29408/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione del requisito della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 16/04/2025. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché presentato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. La Corte rileva quindi un vizio originario di ammissibilità dell'impugnazione, trattandosi di atto proposto personalmente dall'imputato in un caso in cui la legge impone la difesa tecnica speciale.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto con l'assistenza tecnica richiesta dalla legge; non è sufficiente la proposizione personale dell'imputato nei casi in cui opera il patrocinio speciale.
art. 613, comma 1, c.p.p.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
La disposizione che prevede la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità è richiamata come fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione dell'imputato deve rispettare il requisito della difesa tecnica speciale: il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione, quando la legge richiede la firma del difensore cassazionista, integra un vizio insanabile che determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, seguono normalmente la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, il versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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