Cassazione Penale, Ordinanza n. 29434/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riqualificato il ricorso come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo. Non ha deciso sul merito della confisca degli animali, né sulla fondatezza della doglianza relativa alla motivazione. Il riferimento del Pubblico Ministero all'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca non è stato accolto nel dispositivo, che si è limitato alla conversione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un imputato aveva impugnato una sentenza del Tribunale che, dichiarata l'estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova, aveva disposto il dissequestro di quanto sequestrato ma mantenuto gli animali presso il canile municipale. Con un solo motivo denunciava violazione degli artt. 168-ter c.p. e 464-septies c.p.p., in relazione agli artt. 544-sexies c.p. e 240 c.p., nonché mancanza di motivazione sulla confisca/mantenimento degli animali. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito del motivo perché ha ritenuto l'impugnazione erroneamente proposta come ricorso per cassazione, dovendosi invece qualificare come appello, essendo uno dei reati contestati punito con pena alternativa e quindi non ricorribile per saltum con deduzione di vizi ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
Norme richiamate
art. 168-ter c.p.
richiamato come norma sulla messa alla prova e sui relativi effetti estintivi del reato
art. 464-septies c.p.p.
richiamato in relazione agli effetti del positivo esito della messa alla prova
art. 544-ter c.p.
indicato come uno dei reati ascritti, punito con reclusione o multa; tale struttura sanzionatoria ha reso inammissibile il ricorso per saltum e ha imposto la conversione in appello
art. 544-sexies c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla confisca degli animali
art. 240 c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della confisca
art. 569 c.p.
la Corte applica il comma 1 per qualificare l'impugnazione come ricorso per saltum e il comma 3 per escluderne l'ammissibilità quanto ai vizi dedotti, disponendo la conversione in appello
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
vizio non deducibile nel ricorso per saltum nel caso di specie
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
vizio motivazionale non deducibile nel ricorso per saltum nel caso di specie
Massime di principio
- Quando l'impugnazione avverso una sentenza di primo grado è proposta direttamente per cassazione, ma il procedimento riguarda anche un reato punito con pena alternativa alla sola pena detentiva, l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per saltum e può essere convertita in appello se vengono dedotti vizi non consentiti in tale forma di impugnazione.
- Nel ricorso per saltum non sono deducibili i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.; la loro proposizione comporta la conversione dell'impugnazione nel mezzo ordinario competente.
- La Corte di cassazione, rilevato il difetto del mezzo di impugnazione, non entra nel merito delle questioni sulla confisca o sulla motivazione, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti al giudice dell'appello competente.
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