Cassazione Penale, Ordinanza n. 21764/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per ricettazione già affermata nei gradi precedenti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, contestando con un unico motivo la sua estraneità alla commissione del furto presupposto e, per conseguenza, l'affermazione di responsabilità per la ricettazione. La doglianza è stata ritenuta priva di concreta specificità perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva già motivato in modo completo e logico, anche sulla inattendibilità delle dichiarazioni confessorie per tardività e genericità e sull'assenza di elementi contrari.
Norme richiamate
Norma di incriminazione richiamata solo implicitamente dal riferimento al reato di ricettazione, la cui affermazione di responsabilità è stata confermata perché sorretta da motivazione logica e non censurabile in cassazione con richiesta di rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza strutturale e logica della sentenza, non potendo la Corte sovrapporre una propria lettura del compendio probatorio.
- Quando la motivazione di merito espone in modo completo, coerente e logicamente corretto le ragioni della decisione, le relative valutazioni di attendibilità delle prove non sono sindacabili in cassazione.
- Il ricorso privo di specificità, che si risolva in censure meramente assertive o in una contestazione generica dell'apprezzamento probatorio, è inammissibile.
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